Art. 19.
                               Tariffe

  1.  Nel  caso  in  cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra
vengano  forniti  da  un  unico  prestatore, le relative tariffe sono
approvate  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  su
proposta   dell'E.N.A.C.,  in  conformita'  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
 
          Nota all'art. 19:
            -  La  legge  2  ottobre  1991, n. 316, reca disposizioni
          concernenti tariffe e diritti in meria di trasporto  aereo.
          L'art. 1 cosi' recita:
            "Art.  1.  -  Le tariffe relative ai servizi di trasporto
          aereo  di  linea  per   passeggeri   e   merci   effettuati
          all'interno  del  territorio  nazionale, con esclusione dei
          trasporti postali, nonche' le tariffe relative  ai  servizi
          di  assistenza  a  terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai
          bagagli ed alle  merci,  sono  stabilite  direttamente  dai
          soggetti  titolari della gestione dei servizi, che ne danno
          comunicazione al Ministro dei trasporti.
            2. L'applicazione delle tariffe stabilite  ai  sensi  del
          comma  1  e'  soggetta  all'approvazione  del  Ministro dei
          trasporti.   Trascorsi    quarantacinque    giorni    dalla
          comunicazione  senza  che  il  Ministro dei trasporti abbia
          espresso un motivato rifiuto, dette  tariffe  si  intendono
          comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe
          relative  ai  servizi di trasporto aereo di cui al comma 1,
          il Ministro dei  trasporti  tiene  conto  dell'esigenza  di
          recupero  di  produttivita'  nei  confronti della media dei
          vettori comunitari, nonche' dell'andamento  dei  costi  del
          carburante.
            3.  E' abrogato il quarto comma dell'art. 9 della legge 5
          maggio 1976, n. 324,  come  sostituito  dall'art.  8  della
          legge 15 febbraio 1985, n. 25.
            4.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 17 della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,  non  si  applicano  alle  tariffe
          disciplinate dal presente articolo".