Art. 19.
Tariffe
1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra
vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono
approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su
proposta dell'E.N.A.C., in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Nota all'art. 19:
- La legge 2 ottobre 1991, n. 316, reca disposizioni
concernenti tariffe e diritti in meria di trasporto aereo.
L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1. - Le tariffe relative ai servizi di trasporto
aereo di linea per passeggeri e merci effettuati
all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei
trasporti postali, nonche' le tariffe relative ai servizi
di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai
bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai
soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno
comunicazione al Ministro dei trasporti.
2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del
comma 1 e' soggetta all'approvazione del Ministro dei
trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia
espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono
comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe
relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1,
il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di
recupero di produttivita' nei confronti della media dei
vettori comunitari, nonche' dell'andamento dei costi del
carburante.
3. E' abrogato il quarto comma dell'art. 9 della legge 5
maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'art. 8 della
legge 15 febbraio 1985, n. 25.
4. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe
disciplinate dal presente articolo".