Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del
traffico e per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o piu'
aeroporti che servono la stessa citta' o lo stesso agglomerato
urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del
23 luglio 1992;
c) ente di gestione, il soggetto cui e' affidato, insieme ad
altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di
gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare
le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema
aeroportuale considerato;
d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o
giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e
per l'aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati
nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella
quale un utente fornisce direttamente a se' stesso una o piu'
categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con
terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la
prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro
gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria
nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri e'
detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona
fisica o giuridica che fornisce a terzi una o piu' categorie di
servizi di assistenza a terra;
h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito
con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Note all'art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, fissa l'accesso dei vettori aerei della
Comunita' alle rotte intracomunitarie.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca
istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.).