Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  aeroporto,  qualsiasi  terreno  appositamente predisposto per
l'atterraggio,  il  decollo  e  le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti  annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze del
traffico  e  per  il  servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
    b)   sistema  aeroportuale,  un  raggruppamento  di  due  o  piu'
aeroporti  che  servono  la  stessa  citta'  o  lo stesso agglomerato
urbano,  come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del
23 luglio 1992;
    c)  ente  di  gestione,  il  soggetto cui e' affidato, insieme ad
altre  attivita'  o in via esclusiva, il compito di amministrare e di
gestire  le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare
le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema
aeroportuale considerato;
    d)  utente  di  aeroporto  o  vettore, qualsiasi persona fisica o
giuridica  che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e
per l'aeroporto considerato;
    e)   assistenza   a  terra,  il  servizio,  tra  quelli  elencati
nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
    f)  autoassistenza  a terra o autoproduzione, la situazione nella
quale  un  utente  fornisce  direttamente  a  se'  stesso  una o piu'
categorie  di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con
terzi,   sotto   qualsiasi   denominazione,  avente  per  oggetto  la
prestazione  dei  servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro
gli  utenti  di  cui  uno  detiene  una  partecipazione maggioritaria
nell'altro,  ovvero  la cui partecipazione in ciascuno degli altri e'
detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;
    g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona
fisica  o  giuridica  che  fornisce  a  terzi una o piu' categorie di
servizi di assistenza a terra;
    h)  E.N.A.C.,  l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito
con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
 
          Note all'art. 2:
            -  Il  regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
          luglio  1992,  fissa  l'accesso  dei  vettori  aerei  della
          Comunita' alle rotte intracomunitarie.
            -  Il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, reca
          istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (E.N.A.C.).