Art. 20.
Norma transitoria
1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei
servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che
prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla
scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga, ed in
ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.