Art. 20.
                          Norma transitoria

  1.  Restano  salve  le  situazioni  contrattuali  del personale dei
servizi  di  assistenza  a  terra,  in  atto al 19 novembre 1998, che
prevedono  diversi  assetti  organizzativi  o contrattuali, sino alla
scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga, ed in
ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.