Art. 3.
Ente di gestione
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la
gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale
siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato
come facente parte dell'ente di gestione.
2. Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o
sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale e'
considerato separatamente.
3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto
dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente
o coordinando l'attivita' dei soggetti che forniscono i suddetti
servizi a favore di terzi o in autoproduzione.