Art. 3.
                          Ente di gestione

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto, qualora la
gestione  e  l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale
siano  di  competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato
come facente parte dell'ente di gestione.
  2.  Qualora  un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o
sistemi  aeroportuali,  ogni  aeroporto  o  sistema  aeroportuale  e'
considerato separatamente.
  3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto
dei  necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente
o  coordinando  l'attivita'  dei  soggetti  che forniscono i suddetti
servizi a favore di terzi o in autoproduzione.