Art. 4.
       Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra

  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, negli
aeroporti  con  traffico  annuale  pari  o  superiore  a 3 milioni di
passeggeri  o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel
corso  dei  sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre dell'anno
precedente  hanno  avuto  un traffico pari o superiore a 2 milioni di
passeggeri  od  a  50  mila  tonnellate  di merci, e' riconosciuto il
libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  di  assistenza a terra ai
prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo
13.
  2.  L'E.N.A.C.,  per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla
capacita'  o allo spazio disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il
numero  dei  prestatori  per  le  categorie  di servizi di assistenza
bagagli,  assistenza  operazioni  in  pista,  assistenza carburante e
olio,  assistenza  merci  e  posta per quanto riguarda il trattamento
fisico  delle  merci  e  della  posta  in  arrivo,  in  partenza e in
transito,  tra  l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero
dei  prestatori  non  puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle
categorie  di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita
a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro
assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di
assistenza a terra.
  3.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non
deve  essere  controllato direttamente o indirettamente ne' dall'ente
di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei
passeggeri  o  delle  merci  registrati nell'aeroporto durante l'anno
precedente  a  quello  in  cui  viene  effettuata  la  selezione  dei
prestatori,  ne'  da  un  ente  che  controlla  o  che e' controllato
direttamente  o  indirettamente  dall'ente  di gestione o dal vettore
interessati.
  4.  La  richiesta,  sulla  base  della  normativa  comunitaria,  di
eventuale  differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma
3  e'  formulata  dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.