Art. 5.
                           Autoassistenza

  1.  Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione
all'accesso  di  cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' consentita, in tutti gli
aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi
aeroportuali   a   terra   da   parte   del   vettore  in  regime  di
autoassistenza.
  2.  Negli  aeroporti  con  traffico  annuale  pari  o superiore a 1
milione  di  passeggeri  o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C.,
nel   rispetto   dei  criteri  di  obiettivita',  trasparenza  e  non
discriminazione,  su  richiesta dell'ente di gestione, puo' limitare,
per  motivate  ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo
spazio  disponibile  in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati
all'effettuazione  dell'autoassistenza  per  le  categorie di servizi
dell'assistenza   bagagli,   dell'assistenza   operazioni  in  pista,
dell'assistenza  carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto
riguarda  il  trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo,
in   partenza  e  in  transito  tra  l'aerostazione  e  l'aeromobile,
garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.
  3.  Negli  aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di
passeggeri   o  a  25  mila  tonnellate  di  merci,  l'E.N.A.C.  puo'
escludere,  nel  rispetto  dei  criteri  e con le modalita' di cui al
comma  2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo
comma 2.