Art. 5.
Autoassistenza
1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione
all'accesso di cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' consentita, in tutti gli
aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi
aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di
autoassistenza.
2. Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1
milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C.,
nel rispetto dei criteri di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, puo' limitare,
per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo
spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati
all'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi
dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni in pista,
dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto
riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo,
in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile,
garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.
3. Negli aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di
passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci, l'E.N.A.C. puo'
escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalita' di cui al
comma 2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo
comma 2.