Art. 6.
Estensione
1. Fatto salvo quanto stabilito negli articoli 4 e 5, le
disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad
ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico
annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila
tonnellate di merci.