Art. 6.
                             Estensione

  1.   Fatto  salvo  quanto  stabilito  negli  articoli  4  e  5,  le
disposizioni  del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad
ogni  aeroporto  aperto  al  traffico  commerciale avente un traffico
annuale  pari  o  superiore  a  2  milioni  di passeggeri o a 50 mila
tonnellate di merci.