Art. 7.
                     Separazione delle attivita'

  1.  L'ente  di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono
servizi  di  assistenza a terra, operano la separazione contabile tra
le  attivita'  legate  alla  fornitura  di  tali  servizi  e le altre
attivita' da loro esercitate.
  2. La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma
1  e'  certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore,
in   particolare,   verifica   l'assenza  di  flussi  finanziari  tra
l'attivita'  di  assistenza  a  terra e le altre attivita' esercitate
dall'ente di gestione.