Art. 7.
Separazione delle attivita'
1. L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono
servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra
le attivita' legate alla fornitura di tali servizi e le altre
attivita' da loro esercitate.
2. La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma
1 e' certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore,
in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra
l'attivita' di assistenza a terra e le altre attivita' esercitate
dall'ente di gestione.