Art. 8.
                        Comitato degli utenti

  1.  Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, costituisce il
comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore
che   utilizza  i  servizi  dell'aeroporto,  direttamente  o  tramite
organizzazioni rappresentative.
  2.  L'ente  di  gestione  stabilisce una procedura di consultazione
almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i
soggetti  prestatori  di  servizi  per  la  corretta  attuazione  del
presente  decreto,  per  la  determinazione  dei prezzi massimi delle
categorie  di  servizi  che  sono  oggetto  di  eventuale limitazione
disposta   a  norma  dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  b),  per
l'organizzazione   della  fornitura  dei  servizi  stessi  e  per  la
determinazione  dei  corrispettivi  per l'uso delle infrastrutture di
cui all'articolo 9.