Art. 8.
Comitato degli utenti
1. Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il
comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore
che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o tramite
organizzazioni rappresentative.
2. L'ente di gestione stabilisce una procedura di consultazione
almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i
soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione del
presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle
categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione
disposta a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), per
l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la
determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture di
cui all'articolo 9.