Art. 9.
Infrastrutture centralizzate
1. L'E.N.A.C., sentito l'ente di gestione e il comitato degli
utenti, riserva la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra
quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B, all'ente di
gestione medesimo che ne assicura la gestione in via esclusiva,
qualora la loro complessita', costo o impatto ambientale non ne
consentono la suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente
obbligatorio l'impiego da parte dei prestatori di servizi e degli
utenti che effettuano l'autoassistenza.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, avvalendosi
dell'E.N.A.C., vigila affinche' la gestione delle infrastrutture
centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non
discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e
degli utenti che effettuano l'autoassistenza.