Art. 9.
                    Infrastrutture centralizzate

  1.  L'E.N.A.C.,  sentito  l'ente  di  gestione  e il comitato degli
utenti,  riserva  la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra
quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B, all'ente di
gestione  medesimo  che  ne  assicura  la  gestione in via esclusiva,
qualora  la  loro  complessita',  costo  o  impatto ambientale non ne
consentono  la  suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente
obbligatorio  l'impiego  da  parte  dei prestatori di servizi e degli
utenti che effettuano l'autoassistenza.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, avvalendosi
dell'E.N.A.C.,  vigila  affinche'  la  gestione  delle infrastrutture
centralizzate  si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non
discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e
degli utenti che effettuano l'autoassistenza.