Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta fficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto _____________ CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO Dl SVEZIA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISlONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE Dl GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO Dl DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO Dl GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA E DALLA CONVENZIONE RELATlVA ALL'ADESIONE DEL REGNO Dl SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA, CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, divenendo membri dall'Unione europea, si sono impegnati ad aderire alla convenziono concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione dalle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione dal Regno di Danimarca. dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica nonche' con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e ad avviare a tal fina negoziati con gli Stati membri della Comunita' per apportare i necessari adattamenti; CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunita' europea e gli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno concluso a Lugano la convenzione concernente le competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles egli Stati che parteciperanno a tale convenzione, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968, ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia. firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971", quali risultano dopo tutti gli adattamenti e le modifiche ad essi apportati: a) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "convenzione del 1978", relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, b) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata "convenzione del 1982", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte delle Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, c) dalla convenzione firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, in appresso denominata "convenzione del 1989" relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica. TITOLO II Adattamenti della convenzione del 1968 Articolo 2 Nell'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, dall'articolo 3 della convenzione del 1982 e dall'articolo 3 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il nono e il decimo trattino: " - in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);"; b) tra il decimo e l'undicesimo trattino: " - in Finlandia: "oikeudenkaymiscaari/rattegangsbalken", il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase; - in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rattegangsbalken),". Articolo 3 Nell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978, dall'articolo 4 della convenzione del 1982 e dall'articolo 10 della, convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il decimo e l'undicesimo trattino: " - in Austria, al "Bezirksgericht";"; b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino: " - in Finlandia, al "karajaoikeus/tingsratt"; - in Svezia, allo "Svea hovratt";". Articolo 4 1. Nell'articolo 37, paragrafo 1 della convenzione del 1968, comma modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo .11 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il decimo e l'undicesimo trattino: " - in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";"; b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino: " - in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovtatt"; - in Svezia, dinanzi allo "Svea hovratt";". 2. Nell'articolo 37, paragrafo 2 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il quarto e il quinto trattino: " - 'Revisionskekurs" in caso di procedimento di ricorso, e ricorso (Berufung) con eventuale possibilita' di revisione, in caso di opposizione, in Austria;"; b) tra il quinto e il sesto trattino: " - ricorso dinanzi al "karkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia; - ricorso dinanzi allo "Hogsta Domstolen", in Svezia;". Articolo 5 Nell'articolo 40, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, dall'articolo 6 della convenzione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il decimo e l'undicesimo trattino: " - in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";" b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino: " - in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovratten"; - in Svezia, dinanzi allo "Svea hovratt";". Articolo 6 Nell'articolo 41 della convenzione dal 1968, come modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, dall'articolo 7 della convenzione del 1982 e dall'articolo 13 della convenzione del 1989, sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il quarto a il quinto trattino: " - 'Revisionsrekurs", in Austria;"; b) tra il quinto o il sesto trattino: " - ricorso dinanzi al "korkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia; - ricorso dinanzi allo "Hogsta domstolen", in Svezia;". Articolo 7 Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 24 della convenzione del 1978, dall'articolo 8 della convenzione del 1982 e dall'articolo 18 della convenzione del 1989, sono inserite, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, le convenzioni seguenti: " - la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957; - la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie o degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959; - la convenziona tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali a degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959; - la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile o commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970; - la convenziono tra il Regno dei Paesi Bassi e Ia Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963; - la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle dacisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966; - la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971; - la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile o commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il t 6 novembre 1971; - la convenzione tra la Repubblica di Finlandia la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977; - la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982; - la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, e - la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986.". TITOLO III Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968 Articolo 8 L'articolo V del protocollo allegato alla convenzione del 1968 e sostituito dal seguente testo: "Articolo V La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non puo' essere invocata nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici: - della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedure civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio; - della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (Zivilprorossordnung) concernente la litis denuntiatio. Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria, conformemente al titolo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.". Articolo 9 L'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 1968 e completato dal seguente testo: "In Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni dl pagamento (batalningsforelaggande) e a provvedimenti cautelari (handrackning) i termini "giudici" "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono l'autorita' pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).". Articolo 10 Il protocollo allegato alla convenzione del 1968 e' completato dal seguente orticolo: Articolo V sexies: Sono parimenti considerati atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma della convenzione, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorita' amministrative o da esse autenticate.". TITOL0 IV Adattamenti del protocollo del 1971 Articolo 11 L'articolo 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978, dell'articolo 10 della convenziono del 1982 e dell'articolo 24 della convenzione del 1989 e' completato dal seguente comma: "La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 27 settembre 1968 nonche' al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978, del 1982 e del 1989.". Articolo 12 Nell'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 31 della convenziono del 1978, dall'articolo 11 della convenzione del 1982 e dall'articolo 25 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini: a) tra il nono e il decimo trattino: " - in Austria: l'"Oberste Gerichtshof", il "Verwaltungsgereichtshof" e il "Verfassunggerichtshof"; b) tra il decimo e l'undicesimo trattino: " - in Finlandia: il "karkein oikeus/hogsta domstolen" e il "korkein hallinto-oikeus/hogsta forvaltningsdomstolen", - in Svezia, lo "Hogsta domstolen", il "Regeringsratten", l'"Arbetsdomstolen" e il "Marknadsomstolen";" TITOLO V Disposizioni transitorie Articolo 13 1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, come modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. 2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1868, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 o dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenziono del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione gia' in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. TITOLO VII Disposizioni finali Articolo 14 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, dal protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989. Articolo 15 La presente convenzione e' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 16 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia. 2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica. Articolo 17 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti. Articolo 18 La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, e depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari. Fatto a Bruxelles, addi' ventinove novembre millenovecentonovantasei. _______________