IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/49/CE del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; 
  Vista la direttiva 96/87/CE  della  Commissione,  del  13  dicembre
1996, che adegua al  progresso  tecnico  la  direttiva  96/49/CE  del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia; 
  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 30, nonche' l'allegato A; 
  Visto il regio decreto-legge 25  gennaio  1940,  n.  9,  convertito
dalla legge 13 maggio 1940, n. 674; Vista la legge 18 dicembre  1984,
n. 976; Vista la legge 12 maggio 1995, n. 211; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1998; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  dei
trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "RID", il regolamento concernente il trasporto  internazionale
di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice
B della convenzione relativa ai trasporti  ferroviari  internazionali
(COTIF), e successive modifiche; 
    b)  "CIM",  le  regole  uniformi  concernenti  il  contratto   di
trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice  B
della convenzione relativa  ai  trasporti  ferroviari  internazionali
(COTIF), e successive modifiche; 
    c) "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui  trasporto
per ferrovia e' vietato o ammesso dall'allegato al  presente  decreto
soltanto a determinate condizioni; 
    d)  "trasporto",  qualsiasi  operazione  di  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia, ivi compreso il  traghettamento,  effettuato
in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le  operazioni
di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto  ad  un
altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte
salve  le  disposizioni  sulla  responsabilita'  derivante  da   tali
operazioni.  Le  operazioni  di  trasporto   effettuate   interamente
all'interno del  perimetro  di  un'impresa  sono  escluse  da  questa
definizione; 
    e) "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando,
con adeguata velocita' e per un breve  tratto,  uno  o  piu'  veicoli
sganciati dal resto della colonna  in  modo  da  imprimere  loro  una
spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto; 
    f) "manovre a gravita'", le manovre che si eseguono  spingendo  i
veicoli, sganciati fra loro  o  riuniti  in  gruppi,  sulla  sella  o
binario di lancio, da dove, per effetto della  pendenza,  si  avviano
sui vari binari. 
  2. L'allegato al  presente  decreto  riproduce  il  regolamento  di
trasporto ferroviario delle merci pericolose di  cui  alla  direttiva
96/49/CE; pertanto,  in  tale  allegato,  laddove,  comunque  citato,
compare il  riferimento  alla  predetta  direttiva,  lo  stesso  deve
intendersi riferito al presente decreto. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  La  direttiva 96/87/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
          335 del 24 dicembre 1996.
            -  La  direttiva 96/49/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
          235 del 17 settembre 1996.
            -  La  legge  24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee.
          (Legge  comunitaria  1995-1997)".  L'art.  1  e  l'art. 30,
          nonche' l'allegato A, cosi' recitano:
            "Art.  1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. II Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata
          di  sei  mesi  se,  per effetto di direttive notificate nel
          corso  dell'anno  di  delega,  la  disciplina risultante da
          direttive  comprese  nell'elenco  e'  modificata  senza che
          siano introdotte nuove norme di principio.
            2.  I  decreti  legislativi  sono  adottati, nel rispetto
          dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie  e  dei  Ministri  con competenza istituzionale
          nella  materia.  di  concerto  con  i Ministri degli affari
          esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  e  con gli altri Ministri
          interessati  in  relazione  all'oggetto della direttiva, se
          non proponenti.
            3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri,  sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
          1,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla  data  di  trasmissione,  il parere delle Commissioni
          competenti per materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere  delle  Commissioni  scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
            4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'articolo 17.
            5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui  al  comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,   nel   rispetto   dei  principi  e  criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
            6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui  al  comma 1, disposizioni integrative e correttive del
          decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
          della  direttiva  92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei
          principi  e  criteri  direttivi  e  con  l'osservanza delle
          procedure  indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
          dalla  legge  6  febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della
          delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
          all'articolo  10  del citato decreto legislativo n. 494 del
          1996   a   laureati   con  adeguata  competenza  tecnica  o
          documentabile  esperienza  curriculare  e professionale nel
          settore della sicurezza.
            7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
          disposizioni   integrative   e   correttive  necessarie  ad
          adeguare  la  disciplina  recata dal decreto legislativo 26
          novembre   1992,  n.  470,  alle  direttive  del  Consiglio
          90/364/CEE,   90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi di cui all'art. 6, comma 1,
          lettere  a),  b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n.
          142.
            8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
          i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo  2,  entro il
          termine  di  cui  al  comma  1 e con le modalita' di cui ai
          commi   2  e  3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
          integrative   e   correttive   necessarie  ad  adeguare  la
          disciplina  recata  dal  decreto  legislativo  10 settembre
          1991,  n.  303  alla  direttiva  86/653/CEE  del Consiglio,
          relativa  al  coordinamento  dei diritti degli Stati membri
          concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
            9.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  le  modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          informandosi  ai  criteri  e  ai  principi  generali di cui
          all'articolo 2, e' data attuazione:
            a)  alla  direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica
          la   direttiva   85/73/CEE   del   Consiglio   relativa  al
          finanziamento  delle  ispezioni  e  dei  controlli sanitari
          delle  carni  fresche e delle carni di volatili da cortile,
          informandosi    anche   ai   criteri   specifici   previsti
          all'articolo  35  della  legge  6  febbraio  1996, n. 52, e
          tenendo  conto  delle  direttive  del  Consiglio  94/64/CE,
          95/24/CE,  96/17/CE  e  96/43/CE,  di modifica della citata
          direttiva 85/1973/CEE;
            b)  alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
          protezione   degli   animali   durante  la  macellazione  o
          l'abbattimento,  informandosi  anche  ai  criteri specifici
          previsti  all'articolo  37  della legge 6 febbraio 1996, n.
          52;
            c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione
          degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE
          del  Consiglio  sulle  norme  minime  per la protezione dei
          vitelli,  tenendo  conto  della decisione della Commissione
          97/182/CE".
            "Art.  30  (Trasporto  di  merci pericolose per ferrovia:
          criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  delle direttive
          96/49/CE   del   Consiglio,  per  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri relative al trasporto di
          merci   pericolose   per   ferrovia,   e   96/87/CE   della
          Commissione,  che  adegua al progresso tecnico la direttiva
          96/49/CE  del  Consiglio, si informa ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  prevedere  le  misure  idonee  a  consentire adeguati
          standard   di   sicurezza  per  il  trasporto  delle  merci
          pericolose;
            b)  applicare  al  trasporto nazionale per ferrovia delle
          merci   pericolose   le  norme  contenute  nel  regolamento
          concernente  il trasporto internazionale per ferrovia delle
          merci  pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B,
          della  convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai
          sensi  della  legge  18  dicembre  1984, n. 976, nonche' le
          norme  del  regolamento  nazionale  per  il  trasporto  per
          ferrovia  delle  merci  pericolose e nocive (RMP) di cui al
          regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla
          legge  13  maggio  1940,  n.  674,  concernenti materie non
          disciplinate dal RID;
            c)  abrogare  il  vigente  regolamento  nazionale  per il
          trasporto  per  ferrovia  delle  merci  pericolose e nocive
          (RMP);
            d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni
          con  le  Forze  armate  per il trasporto per ferrovia delle
          merci pericolose di loro competenza.
            2.   Ulteriori  modifiche  di  adeguamento  al  progresso
          tecnico  della disciplina in tema di trasporti per ferrovia
          di   merci  pericolose  saranno  recepite  nell'ordinamento
          nazionale  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione"." Allegato A
             (Omissis).
            96/49/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 23 luglio 1996,
          per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
          relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
            96/87/CE:  direttiva  della  Commissione, del 13 dicembre
          1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli   Stati   membri   relative  al  trasporto  di  merci
          pericolose per ferrovia.
             (Omissis)".
            -  La legge 13 maggio 1940, n. 674, reca: "Conversione in
          legge  del  r.d.-l.  25  gennaio 1940, n. 9, concernente la
          semplificazione   e  l'adeguamento  delle  tariffe  per  il
          trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato".
            -  La  legge 18 dicembre 1984, n. 976, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   della   convenzione   relativa   ai  trasporti
          ferroviari  internazionali  (COTIF),  adottata a Berna il 9
          maggio  1980,  con i seguenti atti connessi: protocollo sui
          privilegi     e     le     immunita'    dell'Organizzazione
          intergovernativa  per i trasporti ferroviari internazionali
          (OTIF);  appendice  A  -  regole  uniformi  concernenti  il
          contratto   di  trasporto  ferroviario  internazionale  dei
          viaggiatori e dei bagagli (CIV);
          appendice  B  - regole uniformi concernenti il contratto di
          trasporto  ferroviario  internazionale  di merci (CIM), con
          quattro annessi".
            -  La  legge  12  maggio 1995, n. 211, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  del  protocollo  di  modifica  alla convenzione
          relativa  ai  trasporti  internazionali ferroviari (COTIF),
          fatto a Berna il 20 dicembre 1990".



    
                     Nota all'art. 1: 
                       - Per la direttiva  96/49/CE  vedi  note  alle
          premesse.