Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci  pericolose
per ferrovia effettuato interamente sul territorio  nazionale  e  tra
questo e il territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  al  trasporto  di  merci
pericolose  per  ferrovia   effettuato   con   mezzi   di   trasporto
appartenenti alle  forze  armate  o  che  sono  utilizzate  sotto  la
responsabilita' di queste ultime. 
  3. Le condizioni di  esecuzione  di  tale  trasporto  costituiranno
oggetto di specifica convenzione tra le Ferrovie dello Stato  S.p.a.,
le Ferrovie in concessione e le Forze armate stesse, fatti salvi,  in
ogni  caso,  i  principi  generali  sulle  condizioni  di   sicurezza
risultanti dall'allegato al presente decreto. 
  4. Fino alla data di approvazione della convenzione di cui al comma
3, continua ad applicarsi la disciplina vigente. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  753,  e  dalle  relative  norme  di
attuazione emanate ai sensi delle disposizioni contenute  nel  titolo
IX  del  medesimo  decreto,  per  le  operazioni  di  smistamento   e
stazionamento correlate al trasporto di merci pericolose  si  dispone
che: 
    a) e' fatto divieto di effettuare selezionamento  con  manovre  a
spinta o a gravita' dei carri recanti almeno una delle  etichette  di
cui  ai  modelli  nn.  1,  1.5,  1.6,  0.1,  7A,  7B,  7C,  7D  e  15
dell'appendice IX dell'allegato al presente  decreto;  questi  devono
essere accompagnati da un mezzo motore e non devono urtare od  essere
urtati; 
    b) e' consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri
recanti le etichette conformi ai modelli nn. 1.4,  2,  3,  4.1,  4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1 e 13 di cui all'appendice IX dell'allegato  al
presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di  cui
alla  lettera  a),  purche'  siano  evitati  urti  e  contraccolpi  a
velocita' superiore a 7 km/h; 
    c) e' consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri
recanti le etichette conformi ai modelli  nn.  6.2,  8  e  9  di  cui
all'appendice IX dell'allegato al presente  decreto,  in  assenza  di
etichette conformi ai modelli di cui alle lettere a)  e  b),  purche'
effettuate con precauzione evitando danneggiamenti del  carro  o  del
carico; 
    d)  negli  impianti  di  smistamento  dotati  di  un  sistema  di
frenatura   comandato   da   un   apparato   centrale   che    regola
automaticamente le modalita' per  l'accosto  evitando  danneggiamenti
del carro o del carico, i carri di cui alle lettere b) e  c)  possono
essere selezionati con manovre a gravita'; 
    e) lo stazionamento dei carri durante il trasporto,  negli  scali
di smistamento o di imbarco/sbarco e negli scali merci terminali  non
costituisce specifica attivita' di deposito. 
 
           Nota all'art. 2:
            - Il decreto  del Presidente della  Repubblica    dell'11
          luglio 1980, n.  753,  reca: "Nuove  norme  in  materia  di
          polizia,   sicurezza   e regolarita'  dell'esercizio  delle
          ferrovie  e  di  altri servizi  di trasporto".