Art. 3. 
                        Disposizioni generali 
  1. Ferme restando le altre  disposizioni  del  presente  decreto  e
fatte salve le norme relative all'accesso delle imprese  al  mercato,
l'autorizzazione per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose
e' subordinata al rispetto delle  norme  contenute  nell'allegato  al
presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, adottato ai sensi dell'articolo 6, che
rende esecutivi gli aggiornamenti al RID 1997, e' abrogato l'allegato
n. 7 alle "condizioni e tariffe per il  trasporto  delle  cose  sulle
Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle
merci pericolose (RMP)", di cui al  regio  decreto-legge  25  gennaio
1940, n. 9,  convertito  dalla  legge  13  maggio  1940,  n.  674,  e
successive modificazioni. 
  3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  sono
adottate,  entro  la  data  di  cui  al  comma  2,  le   disposizioni
disciplinanti le  seguenti  materie  non  regolate  dall'allegato  al
presente decreto: 
    a)  prescrizioni   generali   per   l'ammissione   al   trasporto
ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale; 
    b) norme integrative per il trasporto di merci  pericolose  sulle
navi traghetto; 
    c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le
quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria; 
    d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti  alla
classe 1 del regolamento per il trasporto per  ferrovia  delle  merci
pericolose (RMP); 
    e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti  alla
classe 7 del regolamento per il trasporto per  ferrovia  delle  merci
pericolose (RMP). 
  4. Le norme regolamentari e tecniche integrative per  il  trasporto
di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2,  lettera
i), e comma 4, del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo   4,   le   merci
pericolose,  il  cui  trasporto   e'   vietato   dalle   disposizioni
dell'allegato al presente decreto, non possono essere trasportate per
ferrovia. 
 
           Note all'art. 3:
            -   Per il  regio decreto-legge  25 gennaio  1940, n.  9,
          convertito dalla legge del 13 maggio  1940,  n.  674,  vedi
          note alle premesse.
            -  Il decreto   legislativo 5 febbraio 1997, n.  22 reca:
          "Attuazione delle   direttive   91/156/CEE   sui   rifiuti,
          91/689/CEE    sui    rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
            - L'art. 18, comma 2, lettera i),  e  il  comma  4  cosi'
          recita:
             "2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
              a) - h) (Omissis);
            i)  la regolamentazione   del trasporto dei rifiuti  e la
          definizione del formulario di cui all'articolo 15;
             (Omissis).
            4.  Salvo  che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto, le norme regolamentari   e tecniche  di  cui    al
          comma 2 sono  adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della    legge  23  agosto  1988. n. 400, con decreti   del
          Ministro dell'ambiente,    di  concerto  con    i  Ministri
          dell'industria  del commercio  e  dell'artigianato  e della
          sanita',  nonche',  quando  le  predette norme riguardano i
          rifiuti agricoli ed il trasporto dei  rifiuti, di concerto,
          rispettivamente,  con i Ministri delle   risorse  agricole,
          alimentari  e    forestali  e    dei  trasporti    e  della
          navigazione".