Art. 3. Disposizioni generali 1. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e fatte salve le norme relative all'accesso delle imprese al mercato, l'autorizzazione per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e' subordinata al rispetto delle norme contenute nell'allegato al presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato ai sensi dell'articolo 6, che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID 1997, e' abrogato l'allegato n. 7 alle "condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)", di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono adottate, entro la data di cui al comma 2, le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al presente decreto: a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale; b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto; c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria; d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP); e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP). 4. Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le merci pericolose, il cui trasporto e' vietato dalle disposizioni dell'allegato al presente decreto, non possono essere trasportate per ferrovia.
Note all'art. 3: - Per il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge del 13 maggio 1940, n. 674, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". - L'art. 18, comma 2, lettera i), e il comma 4 cosi' recita: "2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) - h) (Omissis); i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15; (Omissis). 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988. n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione".