Art. 4 
                               Deroghe 
 
  1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto,  se
classificate,  imballate  ed  etichettate  conformemente  alle  norme
internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle
norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono  ammesse  al
trasporto per ferrovia  ogni  qualvolta  il  trasporto  comprende  un
percorso marittimo o aereo. 
  2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in  merito  al
tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse
dalla lingua italiana  nella  marcatura  o  nella  documentazione  di
trasporto o nelle iscrizioni, non si  applicano  alle  operazioni  di
trasporto limitate al territorio nazionale. 
  3. E' consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di  carri
costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non  sono  conformi  ai
contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo  i
criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino  al  31
dicembre 1996, sempreche' i carri in  questione  siano  mantenuti  in
condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti. 
  4. Restano in vigore le  disposizioni  della  legislazione  vigente
alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione,  impiego  e
condizioni di trasporto  delle  cisterne  e  dei  contenitori  nuovi,
definiti dalla classe 2 dell'allegato al presente decreto,  anche  se
esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo,  fino  a
quando  non  siano  inseriti  nell'allegato  stesso,  con  lo  stesso
carattere  vincolante   delle   disposizioni   in   esso   contenute,
riferimenti alle norme di costruzione e di  uso  di  cisterne  e  dei
contenitori e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I contenitori e
le cisterne fabbricati anteriormente al 1 gennaio 1999 e mantenuti ai
livelli  di  sicurezza  prescritti  possono  continuare   ad   essere
utilizzati alle condizioni di origine. 
  5. Possono essere  autorizzate  sul  territorio  nazionale  singole
operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti  vietati
dal presente decreto o trasporti effettuati in condizioni diverse  da
quelle ivi previste; la competenza a riguardo  spetta  alla  Ferrovie
dello Stato S.p.a, sotto la vigilanza del Ministero dei  trasporti  e
della navigazione e direttamente al Ministero dei trasporti  e  della
navigazione per le ferrovie in concessione. 
  6.  Limitatamente  al  trasporto  sul  territorio  nazionale  e   a
condizione che siano rispettati i  requisiti  di  sicurezza,  possono
essere concesse  deroghe  temporanee  alle  condizioni  di  trasporto
previste nell'allegato al presente decreto allo scopo di svolgere  le
opportune verifiche ai fini  della  elaborazione  delle  proposte  di
modifica di tali disposizioni per adeguarle al  progresso  tecnico  e
industriale. 
  7. Le deroghe temporanee di cui al comma 6, da  convenirsi  tra  le
autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea  in  base
all'allegato al presente decreto, devono essere formalizzate mediante
un'accordo multilaterale proposto  alle  autorita'  competenti  degli
Stati membri dal Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione.  Le
deroghe  sono   accordate,   senza   discriminazioni   basate   sulla
nazionalita'  o  sul  luogo  di  stabilimento   del   mittente,   del
trasportatore o del destinatario, per un periodo  massimo  di  cinque
anni e non sono rinnovabili. 
  8. Le deroghe temporanee di cui ai commi 6 e 7 sono notificate alla
Commissione europea da parte del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione. 
  9. Fino al 31 dicembre 1998 restano validi  gli  accordi  esistenti
con  altri  Stati  membri,   senza   discriminazioni   basate   sulla
nazionalita'  o  sul  luogo  di  stabilimento   del   mittente,   del
trasportatore o del destinatario. Dal 1 gennaio 1999 tutte le deroghe
dovranno essere conformi al disposto dei commi 6, 7 e 8.