Art. 4 Deroghe 1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo. 2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale. 3. E' consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, sempreche' i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti. 4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto delle cisterne e dei contenitori nuovi, definiti dalla classe 2 dell'allegato al presente decreto, anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato stesso, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme di costruzione e di uso di cisterne e dei contenitori e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I contenitori e le cisterne fabbricati anteriormente al 1 gennaio 1999 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine. 5. Possono essere autorizzate sul territorio nazionale singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dal presente decreto o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle ivi previste; la competenza a riguardo spetta alla Ferrovie dello Stato S.p.a, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione e direttamente al Ministero dei trasporti e della navigazione per le ferrovie in concessione. 6. Limitatamente al trasporto sul territorio nazionale e a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, possono essere concesse deroghe temporanee alle condizioni di trasporto previste nell'allegato al presente decreto allo scopo di svolgere le opportune verifiche ai fini della elaborazione delle proposte di modifica di tali disposizioni per adeguarle al progresso tecnico e industriale. 7. Le deroghe temporanee di cui al comma 6, da convenirsi tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base all'allegato al presente decreto, devono essere formalizzate mediante un'accordo multilaterale proposto alle autorita' competenti degli Stati membri dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Le deroghe sono accordate, senza discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili. 8. Le deroghe temporanee di cui ai commi 6 e 7 sono notificate alla Commissione europea da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione. 9. Fino al 31 dicembre 1998 restano validi gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. Dal 1 gennaio 1999 tutte le deroghe dovranno essere conformi al disposto dei commi 6, 7 e 8.