Art. 5. Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unioni europea 1. Fatte le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio nazionale e i Paesi terzi e' autorizzato nella misura di cui esso e' conforme alle disposizioni del RID. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa informazione della Commissione europea, possono essere previste norme particolari, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, per disciplinare il trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuato a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non sono parti contraenti della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o in cisterne, medianti vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non e' parte contraente della COTIF; tali norme dovranno comunque garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID.