Art. 6 
                         Adeguamento tecnico 
  1. Le ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della
disciplina comunitaria in tema di trasporto  per  ferrovia  di  merci
pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 20
della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1999 
                              SCALFARO 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                                  comunitarie 
                                       Treu, Ministro dei trasporti e 
                                  della navigazione 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                      Diliberto, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                     Ciampi, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                  economica 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
           Nota all'art. 6:
            -   La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,    reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardanti
          l'appartenenza    dell'Italia  alle   Comunita' europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno agli  atti normativi
          comunitari". L'art. 20 cosi' recita:
            "Art.  20 (Adeguamenti  tecnici).  - 1.  Con  decreti dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che saranno emanate dalla Comunita'  economica europea  per
          le    parti  in    cui  modifichino modalita'   esecutive e
          caratteristiche  di ordine   tecnico di    altre  direttive
          della    Comunita'    economica   europea   gia'   recepite
          nell'ordinamento nazionale.
            2.   I    Ministri    interessati      danno    immediata
          comunicazione    dei provvedimenti  adottati ai  sensi  del
          comma  1    al    Ministro  per    il  coordinamento  delle
          politiche  comunitarie, al Ministro  degli affari esteri ed
          al Parlamento".