Art. 2.
                 Attivita' della Commissione centrale
             per gli esercenti le professioni sanitarie
  1. Alla corresponsione  delle indennita' di missione  e al rimborso
delle spese sostenute  dai membri della Commissione  centrale per gli
esercenti le  professioni sanitarie  designati dai  Comitati centrali
delle  Federazioni nazionali  degli  ordini e  dei  collegi ai  sensi
dell'articolo  17,  terzo comma,  del  decreto  legislativo del  Capo
provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  provvedono
direttamente le Federazioni predette.
 
           Nota all'art. 2:
            -   Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello
          Stato  13 settembre  1946, n.  233,  reca:  "Ricostituzione
          degli  ordini   delle professioni   sanitarie   e   per  la
          disciplina  dell'esercizio   delle professioni  stesse.  Si
          riporta il testo dell'art. 17, terzo comma:
            "I    sanitari liberi  professionisti indicati  nel comma
          precedente sono  designati dai   Comitati centrali    delle
          rispettive  Federazioni nazionali".