Art. 3.
             Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175
  1. Alla legge  5 febbraio 1992, n. 175, sono  apportate le seguenti
modificazioni:
  a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:  "sugli  elenchi
telefonici" sono aggiunte  le seguenti: ", sugli  elenchi generali di
categoria e attraverso giornali  e periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie";
  b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Le  autorizzazioni di  cui al comma  1 sono  rinnovate solo
qualora  siano   apportate  modifiche   al  testo   originario  della
pubblicita'";
  c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione  sanitaria per un periodo  da due a sei  mesi" sono
sostituite   dalle  seguenti:   "sono   assoggettati  alle   sanzioni
disciplinari della  censura o della sospensione  dall'esercizio della
professione  sanitaria, ai  sensi  dell'articolo  40 del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221";
  d)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le  parole:  "sugli  elenchi
telefonici" sono inserite  le seguenti: "e sugli  elenchi generali di
categoria";
  e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione  sanitaria per un periodo  da due a sei  mesi" sono
sostituite   dalle  seguenti:   "sono   assoggettati  alle   sanzioni
disciplinari della  censura o della sospensione  dall'esercizio della
professione  sanitaria, ai  sensi  dell'articolo  40 del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221";
  f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  "5-bis. Le inserzioni autorizzate  dalla regione per la pubblicita'
sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita'
sugli  elenchi  generali di  categoria  e,  viceversa, le  inserzioni
autorizzate dalla  regione per la pubblicita'  sugli elenchi generali
di  categoria  possono essere  utilizzate  per  la pubblicita'  sugli
elenchi telefonici.
  5-ter.  Le autorizzazioni  di cui  al comma  1 sono  rinnovate solo
qualora  siano   apportate  modifiche   al  testo   originario  della
pubblicita'";
    g) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
  "Art. 9-bis.  - 1.  Gli esercenti le  professioni sanitarie  di cui
all'articolo 1 nonche'  le strutture sanitarie di  cui all'articolo 4
possono  effettuare  la  pubblicita'  nelle  forme  consentite  dalla
presente legge  e nel  limite di  spesa del 5  per cento  del reddito
dichiarato per l'anno precedente".
 
           Note all'art. 3:
            -  La   legge 5  febbraio 1992,  n. 175, reca:  "Norme in
          materia  di  pubblicita'  sanitaria     e  di   repressione
          dell'esercizio    abusivo delle professioni sanitarie".  Si
          riporta  il testo  dell'art. 1,  comma 1,  come  modificato
          dalla presente legge:
            "Art.    1.    -    1.     La   pubblicita'   concernente
          l'esercizio   delle professioni   sanitarie    e      delle
          professioni       sanitarie       ausiliarie   previste   e
          regolamentate dalle leggi vigenti   e' consentita  soltanto
          mediante  targhe   apposte sull'edificio  in cui si  svolge
          l'attivita' professionale,  nonche'    mediante  inserzioni
          sugli     elenchi  telefonici  sugli  elenchi  generali  di
          categoria  e  attraverso  giornali  e  periodici  destinati
          esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie".
            -  Si    riporta il testo dell'art.  2 della citata legge
          n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
            "Art.  2. -  1.  Per la  pubblicita' a  mezzo   targhe  e
          inserzioni   contemplate   dall'art.     1,  e'  necessaria
          l'autorizzazione  del sindaco che   la  rilascia     previo
          nulla    osta     dell'ordine   o    collegio professionale
          presso il   quale   e' iscritto   il richiedente.    Quando
          l'attivita' a  cui si  riferisce l'annuncio  sia svolta  in
          provincia   diversa   da   quella  di  iscrizione  all'albo
          professionale, il nulla osta e' rilasciato   dall'ordine  o
          collegio  professionale   della provincia nella quale viene
          diffuso l'annuncio stesso.
            2.    Ai   fini    del   rilascio     dell'autorizzazione
          comunale,      il  professionista  deve  inoltrare  domanda
          attraverso l'ordine o collegio professionale    competente,
          corredata    da  una    descrizione dettagliata del   tipo,
          delle  caratteristiche   e  dei   contenuti   dell'annuncio
          pubblicitario.  L'ordine o collegio professionale trasmette
          la domanda al sindaco, con il  proprio  nulla  osta,  entro
          trenta giorni dalla data di presentazione.
            3.  Ai  fini del  rilascio  del  nulla  osta, l'ordine  o
          collegio  professionale deve verificare l'osservanza  delle
          disposizioni di cui all'art. 1,   nonche' la    rispondenza
          delle      caratteristiche   estetiche   della  targa     o
          dell'inserzione o   delle insegne   di cui all'art.    4  a
          quelle  stabilite  con  apposito    regolamento emanato dal
          Ministro della sanita',  sentiti il   Consiglio   superiore
          di    sanita',  nonche',   ove costituiti, gli   ordini o i
          collegi professionali,  che    esprimono  il  parere  entro
          novanta giorni dalla richiesta.
            3-bis.    Le  autorizzazioni   di cui   al comma   1 sono
          rinnovate solo qualora  siano   apportate  modifiche     al
          testo   originario  della pubblicita'".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 3, comma 1,   della
          citata legge n.   175/1992 come modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.    3.    -  1.   Gli   esercenti   le   professioni
          sanitarie  di  cui all'art. 1,  che effettuino  pubblicita'
          nelle    forme  consentite  dallo  stesso  articolo   senza
          autorizzazione  del  sindaco,     sono  assoggettati   alle
          sanzioni      disciplinari    della   censura   o     della
          sospensione dall'esercizio della professione sanitaria,  ai
          sensi  dell'art.  40 del regolamento approvato  con decreto
          del Presidente  della Repubblica 5 aprile  1950, n.    221.
          Se  la   pubblicita'  non autorizzata  contiene indicazioni
          false la  sospensione e'  da sei  mesi a   un anno.    Alla
          stessa sanzione sono soggetti  gli esercenti le professioni
          sanitarie  che  effettuino pubblicita'   a qualsiasi titolo
          con mezzi  e forme non disciplinati dalla presente legge".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 aprile
          1950, n. 221, reca:  "Approvazione del  regolamento per  la
          esecuzione  del decreto legislativo  13 settembre  1946, n.
          233, sulla  ricostituzione degli Ordini  delle  professioni
          sanitarie   e   per   la  disciplina  dell'esercizio  delle
          professioni stesse". Si riporta il testo dell'art. 40:
             "Art. 40. - Le sanzioni disciplinari sono:
            1) l'avvertimento,    che  consiste  nel    diffidare  il
          colpevole  a non ricadere nella mancanza commessa;
            2)  la  censura, che e' una  dichiarazione di biasimo per
          la mancanza commessa;
            3) la sospensione dall'esercizio della professione per la
          durata da uno a sei mesi, salvo  quanto  e'  stabilito  dal
          successivo art. 43;
              4) la radiazione dall'Albo".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 4, comma 1,   della
          citata legge n.   175/1992 come modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art. 4. - 1. La pubblicita'  concernente le case di cura
          private   e  i     gabinetti     e  ambulatori    mono    o
          polispecialistici soggetti  alle autorizzazioni  di   legge
          e'    consentita    mediante    targhe  o   insegne apposte
          sull'edificio  in     cui      si      svolge   l'attivita'
          professionale  nonche'    con    inserzioni sugli   elenchi
          telefonici   e sugli    elenchi  generali    di  categoria,
          attraverso  giornali  e periodici  destinati esclusivamente
          agli  esercenti le   professioni sanitarie, con facolta' di
          indicare  le   specifiche  attivita'   medicochirurgiche  e
          le  prescrizioni     diagnostiche     e        terapeutiche
          effettivamente      svolte,  purche'    accompagnate  dalla
          indicazione del  nome, cognome  e titoli professionali  dei
          responsabili di ciascuna branca specialistica.
            2. E' in  ogni caso obbligatoria l'indicazione del  nome,
          cognome   e   titoli       professionali    del      medico
          responsabile   della  direzione sanitaria.
            3. Ai responsabili di ciascuna  branca  specialistica  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  al  medico  responsabile della
          direzione sanitaria di cui al  comma  2,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1".
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 5  della citata legge
          5 febbraio 1992, n.  175  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.  5.  -  1.  La  pubblicita'  di  cui  all'art. 4 e'
          autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali
          degli ordini o dei collegi professionali,  ove  costituiti,
          che devono  garantire il possesso e la validita' dei titoli
          accademici  e  scientifici,  nonche'  la  rispondenza delle
          caratteristiche  estetiche   della    targa,   dell'insegna
          o  dell'inserzione  a  quelle stabilite dal  regolamento di
          cui al comma 3 dell'art. 2.
            2.  Con  decreto   del   Ministro della   sanita'    sono
          stabilite  le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
          regionale.
            3.    Gli  annunci    pubblicitari di   cui al   presente
          articolo  devono indicare gli  estremi  dell'autorizzazione
          regionale.
            4. I titolari  e i direttori sanitari  responsabili delle
          strutture  di  cui  all'art. 4, che  effettuino pubblicita'
          nelle forme consentite senza   l'autorizzazione  regionale,
          sono    assoggettati  alle    mansioni  disciplinari  della
          censura  o  della   sospensione      dall'esercizio   della
          professione    sanitaria,    ai  sensi  dell'art.  40   del
          regolamento approvato con decreto  del  Presidente    della
          Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
            5.     Qualora     l'annuncio     pubblicitario  contenga
          indicazioni  false sulle  attivita'  o  prestazioni  che la
          struttura  e'  abilitata   a svolgere   o   non    contenga
          l'indicazione   del  direttore  sanitario, l'autorizzazione
          amministrativa    all'esercizio    dell'attivita' sanitaria
          e' sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
            5-bis. Le  inserzioni autorizzate dalla regione   per  la
          pubblicita'   sugli   elenchi   telefonici  possono  essere
          utilizzate per la pubblicita' sugli  elenchi   generali  di
          categoria   e,  viceversa, le  inserzioni autorizzate dalla
          regione per la  pubblicita'    sugli  elenchi  generali  di
          categoria   possono essere  utilizzate  per  la pubblicita'
          sugli elenchi telefonici.
            5-ter.   Le autorizzazioni   di cui   al comma    1  sono
          rinnovate  solo qualora   siano   apportate  modifiche   al
          testo   originario  della pubblicita'".
            - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata  legge  n.
          175/1992:
            "Art.  9.   - 1. Con decreto  del Ministro della sanita',
          sentito il parere  delle    federazioni   nazionali   degli
          ordini,    dei  collegi professionali e  delle associazioni
          professionali degli  esercenti le arti   ausiliarie   delle
          professioni   sanitarie,    e'  fissato,   e periodicamente
          aggiornato, l'elenco   delle    attrezzature  tecniche    e
          strumentali  di    cui possono essere  dotati gli esercenti
          le predette arti ausiliarie.
            2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche
          gratuito, di apparecchi e    strumenti  diversi  da  quelli
          indicati    nel decreto di cui  al  comma 1,  sono  vietati
          nei  confronti  di coloro  che  non dimostrino  di   essere
          iscritti   agli  albi  degli    esercenti   le  professioni
          sanitarie,     mediante   attestato  del   relativo  organo
          professionale di data non anteriore ai due mesi.
            3. La  violazione delle disposizioni di  cui al  comma  2
          e' punita, anche in aggiunta alle sanzioni  applicabili ove
          il  fatto  costituisca  piu' grave   reato, con una ammenda
          pari al valore dei  beni forniti, elevabile fino al  doppio
          in caso di recidiva".