Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per
l'anno 1999  e in  lire 561  milioni annue a  decorrere dal  2000, si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.