Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto s'intende:
  a)  per "lavoro  a distanza"  l'attivita' di  telelavoro svolta  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto;
  b)  per   "telelavoro"  la  prestazione  di   lavoro  eseguita  dal
dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,  comma 2,  del  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  in
qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato  al di fuori della sede di
lavoro,  dove  la  prestazione  sia tecnicamente  possibile,  con  il
prevalente   supporto  di   tecnologie   dell'informazione  e   della
comunicazione, che  consentano il collegamento  con l'amministrazione
cui la prestazione stessa inerisce;
  c) per "sede di lavoro"  quella dell'ufficio al quale il dipendente
e' assegnato.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1,    comma  2, del decreto
          legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.