Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende: a) per "lavoro a distanza" l'attivita' di telelavoro svolta in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce; c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.