Art. 3. Progetti di telelavoro 1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti. 3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. 5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato. 6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro. 7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse. 8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformita', garanzia e trasparenza. 9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".