Art. 3.
                        Progetti di telelavoro
  1.  Nell'ambito degli  obiettivi fissati  annualmente, l'organo  di
governo di  ciascuna amministrazione,  sulla base delle  proposte dei
responsabili  degli   uffici  dirigenziali  generali   o  equiparati,
individua gli obiettivi raggiungibili mediante  il ricorso a forme di
telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
  2.  Il ricorso  a  forme di  telelavoro avviene  sulla  base di  un
progetto generale in  cui sono indicati: gli  obiettivi, le attivita'
interessate, le  tecnologie utilizzate ed  i sistemi di  supporto, le
modalita' di  effettuazione secondo principi di  ergonomia cognitiva,
le  tipologie professionali  ed il  numero dei  dipendenti di  cui si
prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i
criteri   di   verifica   e  di   aggiornamento,   le   modificazioni
organizzative ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e
indiretti.
  3. Nell'ambito del  progetto di cui al comma  2, le amministrazioni
definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita',
procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo
di  migliorare  l'organizzazione  del  lavoro,  l'economicita'  e  la
qualita'   del    servizio,   considerando    congiuntamente   norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
  4. Il  progetto definisce la  tipologia, la durata,  le metodologie
didattiche, le  risorse finanziarie degli interventi  di formazione e
di  aggiornamento, anche  al fine  di sviluppare  competenze atte  ad
assicurare  capacita'  di evoluzione  e  di  adattamento alle  mutate
condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
  5.  Il  progetto e'  approvato  dal  dirigente o  dal  responsabile
dell'ufficio o servizio nel cui  ambito si intendono avviare forme di
telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove
presente.  Quando siano  interessate piu'  strutture, il  progetto e'
approvato  dal  responsabile  dell'ufficio dirigenziale  generale  od
equiparato.
  6.  Il progetto  puo' prevedere  che il  dirigente eserciti  le sue
funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro.
  7.  Le  amministrazioni  pubbliche, mediante  appositi  accordi  di
programma,  concordano  forme  di collaborazione  volte  alla  comune
utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
  8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere
programmate,  organizzate  e gestite  anche  con  soggetti terzi  nel
rispetto dei criteri generali di uniformita', garanzia e trasparenza.
  9.  Restano   ferme  le   competenze  affidate   all'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica  amministrazione dal decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 3:
            -   Il decreto  legislativo 12  febbraio 1993,  n. 39,  e
          successive modificazioni,  reca:  "Norme  in   materia   di
          sistemi    informativi automatizzati delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma   dell'art. 2,  comma  1,  lettera  mm),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".