Art. 4. Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria 1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro. 2. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformita' alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. 3. Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.