Art. 4.
                      Assegnazione al telelavoro
               e reintegrazione nella sede originaria
  1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base
di  criteri  previsti  dalla   contrattazione  collettiva,  che,  fra
l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del
telelavoro.
  2. La prestazione di telelavoro  puo' effettuarsi nel domicilio del
dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro
di   cui  l'amministrazione   abbia  preventivamente   verificato  la
conformita'  alle norme  generali  di prevenzione  e sicurezza  delle
utenze domestiche.
  3. Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto
all'amministrazione di appartenenza di  essere reintegrato nella sede
di lavoro originaria  non prima che sia trascorso  un congruo periodo
di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.