Art. 5.
                       Postazione di telelavoro
  1. La postazione di telelavoro e' il sistema tecnologico costituito
da  un insieme  di apparecchiature  e di  programmi informatici,  che
consente lo svolgimento di attivita' di telelavoro.
  2. La  postazione di telelavoro  deve essere messa  a disposizione,
installata  e  collaudata  a  cura ed  a  spese  dell'amministrazione
interessata,  sulla  quale  gravano  altresi' la  manutenzione  e  la
gestione  di sistemi  di supporto  per  il dipendente  ed i  relativi
costi.
  3. I  collegamenti telematici  necessari per  l'effettuazione della
prestazione di telelavoro  debbono essere attivati a cura  ed a spese
dell'amministrazione interessata, sulla  quale gravano altresi' tutte
le spese di gestione e di manutenzione.
  4.   Sulla   base   di    una   specifica   analisi   dei   rischi,
l'amministrazione  garantisce  adeguati  livelli di  sicurezza  delle
comunicazioni tra la  postazione di telelavoro ed  il proprio sistema
informativo.
  5.   La   postazione   di   telelavoro   puo'   essere   utilizzata
esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro.
  6.   Nell'ambito   del  progetto   di   cui   all'articolo  3,   le
amministrazioni  definiscono  le  modalita' per  assicurare  adeguate
comunicazioni con  il contesto organizzativo nel  quale il dipendente
opera.