Art. 6.
                           Regole tecniche
  1.  L'Autorita' per  l'informatica  nella pubblica  amministrazione
fissa  le eventuali  regole  tecniche per  il  telelavoro, anche  con
riferimento alla rete unitaria  delle pubbliche amministrazioni, alle
tecnologie  per  l'identificazione,   alle  esigenze  di  adeguamento
all'evoluzione  scientifica  e  tecnologica   ed  alla  tutela  della
sicurezza dei dati.