Art. 9.
                             Norma finale
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, applicano  le  norme
legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la
progettazione,  l'introduzione,  l'organizzazione  e la  gestione  di
forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Piazza, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
                                   Bassolino,  Ministro  del lavoro e
                                  della previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
 
           Nota all'art. 9:
            - Per il  testo  dell'art.  1,    comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.