Art. 2.
       Classificazione e modalita' di gestione degli organismi
                        di protezione sociale
  1.  Gli  interventi  di  protezione  sociale  di  cui al precedente
articolo   1   sono   esercitati  da  organismi  all'uopo  costituiti
nell'ambito  dell'amministrazione  presso  enti,  distaccamenti delle
Forze  armate,  in  rapporto alla presenza di personale in servizio e
cessato  dal  servizio  nonche'  in altre localita' che per peculiari
caratteristiche  ambientali  consentano  di  perseguire  la  prevista
finalita'.
  2.  In  relazione  alle  specifiche  funzioni  ed alla natura delle
attivita' da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze
armate sono classificati in:
  a)  organismi  di  supporto logistico: sale convegno per ufficiali,
sottufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati e carabinieri,
truppa.   Hanno   la   finalita'   di  contribuire  a  migliorare  la
funzionalita'  e  l'efficienza  delle  unita',  enti  e  reparti,  di
rafforzare  lo  spirito  di  corpo  tra  il  personale  delle  unita'
organiche  promuovendo  ed  alimentando  i  vincoli  di  solidarieta'
militare   attraverso   la  partecipazione  ad  attivita'  ricreative
sportive,  culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi
alloggiativi,   di  ristorazione  e  di  balneazione,  e  sviluppando
rapporti di socialita' con l'ambiente esterno;
  b)    organismi   di   protezione   sociale:   circoli   ufficiali,
sottufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati e carabinieri.
Hanno   la  finalita'  di  costituire  comunita'  sociali,  intese  a
conservare  integro  lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarieta'
militare  tra  ufficiali,  sottufficiali,  appuntati e carabinieri in
servizio  ed  in  quiescenza,  attraverso la comune partecipazione ad
attivita'   ricreative,   culturali,   sportive   e   di  assistenza,
eventualmente  anche  con  servizi alloggiativi, di ristorazione e di
balneazione,  promuovendo  e  rafforzando  i  rapporti con l'ambiente
sociale esterno;
  c)  organismi  a  connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti
della  Difesa  (organismi  di  supporto  logistico  o  di  protezione
sociale,  a  seconda  della  funzione  svolta). Hanno la finalita' di
costituire  comunita' sociali presso enti, reparti e stabilimenti con
prevalente  presenza  di  personale  civile in servizio, stimolando e
rafforzando  attraverso  attivita'  sociali,  ricreative,  culturali,
sportive   e   di   assistenza,   eventualmente   anche  con  servizi
alloggiativi,  di  ristorazione  e  di  balneazione,  lo  spirito  di
partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;
  d)  organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e
montani.   Hanno  la  finalita'  di  consentire  prioritariamente  al
personale  in  servizio  presso  enti  o  reparti di maggiore impegno
operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psicofisico
in   localita'   aventi   peculiari   caratteristiche  climatiche  ed
ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
  3.  La  gestione  dei  citati  organismi  puo'  essere  affidata in
concessione  ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente
ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero
ad enti o terzi.
  4.  Per  esigenze  operative  o per assicurare la continuita' degli
interventi,  tenuto  conto  del  preminente interesse istituzionale e
funzionale  di  tali  organismi,  l'Amministrazione  puo'  provvedere
all'esercizio  diretto delle attivita' di protezione sociale mediante
organi    interni    di    gestione    ed    esecuzione    presso   i
comandi/enti/reparti/unita'  operativi  indicati all'articolo 3 della
legge  23  marzo  1983,  n.  78, e dell'Arma dei carabinieri, nonche'
presso  i  reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e
le  accademie/scuole  militari.  Gli  enti  che  attuano  la gestione
diretta  imputano  ai  competenti  capitoli  di  bilancio  gli  oneri
relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti
o  resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente,
recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove
previsto,  le  quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di
personale e servizi generali di cui al successivo articolo 3, commi 1
e  2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in
tesoreria  le  somme  recuperate  imputando,  secondo la procedura di
rito,  a  "proventi  riassegnabili"  gli  importi  corrispondenti  ai
suddetti costi vivi ed a "proventi non riassegnabili" quelli relativi
alle anzidette quote ricognitorie.
  5.  La  stessa procedura della gestione diretta puo' essere attuata
anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento
ovvero  per  interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso,
presso qualsiasi organismo di protezione sociale.
  6.  La  costituzione  o  la  soppressione degli organismi di cui al
presente articolo e' determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1965,  n.  1477,  e
dell'articolo  30  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18
novembre  1965,  n.  1478, dai capi di Stato maggiore, dal segretario
generale  e  direttore  nazionale  degli  armamenti,  dal  comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri, in relazione alla collocazione
ordinativa degli enti interessati.
 
                                Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art. 8 della  legge 11 luglio 1978, n.
          382, recante "Norme    di  principio    sulla    disciplina
          militare"  (pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio
          1978, n. 203), e' il seguente:
            "Art.  8.  -  I  militari  non possono   esercitare    il
          diritto     di  sciopero,      costituire      associazioni
          professionali   a   carattere sindacale, aderire  ad  altre
          associazioni sindacali.
            I  militari  in servizio di  leva e quelli richiamati  in
          temporaneo  servizio,  possono  iscriversi  o     permanere
          associati  ad  organizzazioni sindacali  di  categoria,  ma
          e'  fatto  loro  divieto  di  svolgere attivita'  sindacale
          quando  si  trovano  nelle    condizioni previste dal terzo
          comma dell'art. 5.
            La  costituzione    di  associazioni  o   circoli     fra
          militari  e' subordinata al preventivo assenso del Ministro
          della difesa".
            -    Il   testo    del'art.   3   della  legge  23  marzo
          1983,  n.  78 (Aggiornamento  della legge  5  maggio  1976,
          n.    187,  relativa    alla  indennita'    operativa   del
          personale  militare),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente:
            "Art.  3  (Indennita'  d'impiego operativo per reparti di
          campagna).  -  Agli    ufficiali    e  ai     sottufficiali
          dell'Esercito,     della  Marina    e  dell'Aeronautica  in
          servizio presso i  comandi, gli enti, i reparti e le unita'
          di campagna appresso indicati  spetta l'indennita'  mensile
          d'impiego   operativo   nella  misura  del  115  per  cento
          di  quella stabilita   dal  primo   comma  dell'art.     2,
          rispettivamente    per l'ufficiale  o  sottufficiale  dello
          stesso  grado  e   della   stessa anzianita' di    servizio
          militare,   escluse le  maggiorazioni indicate alla nota b)
          dell'annessa tabella 1:
              corpi d'armata;
              divisioni;
              brigate e aerobrigate;
              stormi e reparti di volo equivalenti;
            gruppi, gruppi  squadroni,  squadriglie  e  squadroni  di
          volo;
              reparti elicotteri e reparti antisom;
              reparti di difesa di aeroporto e di eliporti armati;
              reparti intercettatori teleguidati (IT);
            comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
              unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
              centrali e centri operativi in sede protetta;
            unita'  di  supporto,    comandi,  enti  e reparti,   non
          inquadrati nelle grandi  unita',   aventi   caratteristiche
          di  impiego  operativo  di campagna.
            Agli  ufficiali e  ai sottufficiali  dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  in  servizio  presso  comandi,
          grandi unita', reparti e supporti   delle   truppe   alpine
          delle   armi   e  dei  servizi  spetta l'indennita' mensile
          di impiego operativo  nella misura del  125 per cento    di
          quella     stabilita    dal  primo   comma   dell'art.   2,
          rispettivamente per  l'ufficiale  e    sottufficiale  dello
          stesso  grado e della    stessa   anzianita'   di  servizio
          militare,   escluse   le maggiorazioni indicate nella  nota
          b) dell'annessa tabella I.
            Ai    graduati e  militari di  truppa volontari,  a ferma
          speciale o raffermati   dell'Esercito,  della    Marina   e
          dell'Aeronautica   e' corrisposta un'indennita'  di impiego
          operativo mensile  di L. 60.000 quando in servizio presso i
          comandi,  gli enti, i reparti e le unita' di cui  al  primo
          comma  e di L. 70.000  quando in servizio  L. 60.000 quando
          in  servizio  presso  i comandi,   gli enti, i reparti e le
          unita' di cui  al primo  comma e di  L. 70.000 quando    in
          servizio    presso  i  comandi,  grandi  unita',  reparti e
          supporti di cui al secondo comma".
            - Il testo dell'art. 9  del decreto del Presidente  della
          Repubblica  18  novembre  1965, n. 1477, e' riportato nelle
          note alle premesse.
            - Il  testo dell'art. 30 del   D.P.R. 18  novembre  1965,
          n. 1478, e' riportato nelle note alle premesse.