Art. 2. Classificazione e modalita' di gestione degli organismi di protezione sociale 1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonche' in altre localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'. 2. In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attivita' da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalita' di contribuire a migliorare la funzionalita' e l'efficienza delle unita', enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unita' organiche promuovendo ed alimentando i vincoli di solidarieta' militare attraverso la partecipazione ad attivita' ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialita' con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarieta' militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio ed in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attivita' ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attivita' sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalita' di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psicofisico in localita' aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. 3. La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi. 4. Per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione puo' provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi/enti/reparti/unita' operativi indicati all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'Arma dei carabinieri, nonche' presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a "proventi riassegnabili" gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi ed a "proventi non riassegnabili" quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie. 5. La stessa procedura della gestione diretta puo' essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale. 6. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo e' determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, dai capi di Stato maggiore, dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203), e' il seguente: "Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma e' fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa". - Il testo del'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alla indennita' operativa del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente: "Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile d'impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella 1: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporto e di eliporti armati; reparti intercettatori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale e sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di L. 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di L. 70.000 quando in servizio L. 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di L. 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', reparti e supporti di cui al secondo comma". - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, e' riportato nelle note alle premesse.