Art. 3. Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione 1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente articolo 2, l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso. 2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti: a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati; b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso; c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui alla lettera a), articolo 2, secondo comma, ed ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera c) del citato articolo 2, secondo comma, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta le somme relative alle quote ricognitorie, come disposto al precedente articolo 2, comma 4, debbono essere aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del 10% per gli organismi di cui alla lettera b), articolo 2, secondo comma, e per i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del 20% per gli organismi di cui alla lettera d), articolo 2, secondo comma. Tali quote cosi' recuperate dagli utenti debbono essere versate in tesoreria, quali "proventi non riassegnabili". 3. Possono altresi' essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia' in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psicofisico. 4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione. 5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilita' speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.