Art. 3.
                Determinazione degli apporti a carico
                        dell'Amministrazione
  1.  Per  l'organizzazione  di  ciascuno  degli  organismi di cui al
precedente  articolo  2,  l'amministrazione  rende disponibili idonei
locali,  mezzi,  strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni
d'uso.
  2.    Per    garantire    il    funzionamento    degli   organismi,
l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:
  a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;
  b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di
adeguate   dotazioni   di   mobili,  arredi,  attrezzature  ed  altre
pertinenze d'uso;
  c)  i  servizi  generali  di funzionamento e pulizia, limitatamente
agli organismi di supporto logistico di cui alla lettera a), articolo
2,  secondo  comma, ed ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa,
di  cui  alla lettera c) del citato articolo 2, secondo comma, quando
operano  con  funzioni  di  supporto  logistico.  In caso di gestione
diretta  le  somme relative alle quote ricognitorie, come disposto al
precedente articolo 2, comma 4, debbono essere aggiunte ai costi vivi
dei  generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del 10% per gli
organismi  di cui alla lettera b), articolo 2, secondo comma, e per i
circoli  ricreativi  dipendenti  della  Difesa,  quando  operano  con
funzioni  di protezione sociale; in ragione del 20% per gli organismi
di  cui  alla lettera d), articolo 2, secondo comma. Tali quote cosi'
recuperate  dagli  utenti  debbono essere versate in tesoreria, quali
"proventi non riassegnabili".
  3.  Possono altresi' essere messe a disposizione degli organismi di
protezione  sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia'
in  uso  all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita'
sportive,   ricreative,   culturali,   alloggiative   e  di  recupero
psicofisico.
  4.  Le  consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti
commi, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono
riportati  in  apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto
della sua costituzione.
  5.  Il  Ministero  della  difesa dispone, nei limiti dei pertinenti
capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di
entrata  a  favore della contabilita' speciale intestata al direttore
di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.