Art. 4.
            Norme d'uso dei materiali costituenti apporti
                        dell'Amministrazione
  1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui
al  precedente  articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile
del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in
cui  gli  stessi  sono  inseriti.  Nello stesso carico confluiscono i
materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.
  2. La gestione e' svolta secondo le norme contenute nel titolo XIII
del   regolamento  per  l'amministrazione  e  la  contabilita'  degli
oranismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 e nel
libro  VII  delle  relative  istruzioni  amministrative  e contabili,
approvate con decreto interministeriale 22 dicembre 1977.
  3.  Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati
i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.
  4.  Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere
in  comodato  d'uso  con  il vincolo della destinazione specifica, da
soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati
alle   proprie   esigenze  mediante  apposito  atto  negoziale.  Tali
materiali  sono  iscritti  in  un registro e sono tenuti distinti per
soggetto   giuridico   proprietario.   Le   spese  di  conservazione,
manutenzione  e  riparazione  del  predetto  materiale sono assunte a
carico dell'amministrazione.
  5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei
materiali,  costituenti  apporti  dell'Amministrazione  o ricevuti in
comodato d'uso, dovra' risultare da apposito verbale sottoscritto dal
consegnatario,  per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo
rappresentante.
  6.  Il  concessionario  assume  l'obbligo  della  restituzione,  in
qualsiasi  momento  di  tutto  il  materiale  ricevuto  nella  stessa
condizione  d'uso  originaria  rimanendo  a  proprio carico eventuali
spese  per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali dovra'
risultare da apposito verbale.
 
           Nota all'art. 4:
            - I dati relativi al D.P.R.  5 giugno 1976, n. 1076, sono
          riportati nelle note alle premesse.