Art. 5.
                      Ammissione del personale
  1. Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a
partecipare  prioritariamente,  ai sensi dell'articolo 30 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1965,  n.  1478,  e
dell'articolo  24  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  il  personale  militare  e  civile  comunque
dipendente  dal  Ministero della difesa nonche' il personale militare
cessato dal servizio permanente e quello civile di ruolo collocato in
pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.
  2.   Sono   ammessi   a   partecipare,   secondo  la  categoria  di
appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale, ove
non abbia contratto nuove nozze, e gli orfani minorenni del personale
stesso.
  3.   In   relazione   alle   finalita'  e  compatibilmente  con  la
ricettivita',  possono  essere  ammessi  alla  frequenza  di  ciascun
organismo  il  personale  cessato  dal  servizio, nonche' autorita' e
persone  con  particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria
attivita'  di  impegno  civile o professionale di interesse militare,
con  le  modalita'  stabilite  dagli  statuti che saranno emanati dai
singoli organismi.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  dell'art.  30  del   D.P.R. n. 1978/1965 e'
          riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo   dell'art. 24 del  D.P.R.  n.  616/1977    e'
          riportato nelle note alle premesse.