Art. 5. Ammissione del personale 1. Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonche' il personale militare cessato dal servizio permanente e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari. 2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale, ove non abbia contratto nuove nozze, e gli orfani minorenni del personale stesso. 3. In relazione alle finalita' e compatibilmente con la ricettivita', possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo il personale cessato dal servizio, nonche' autorita' e persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attivita' di impegno civile o professionale di interesse militare, con le modalita' stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 1978/1965 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 616/1977 e' riportato nelle note alle premesse.