Art. 2. Servizi affidabili in concessione 1. Sono affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale: a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso. 2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta'.