Art. 2.
                  Servizi affidabili in concessione
  1. Sono affidabili  in concessione i seguenti  servizi di controllo
di sicurezza in ambito aeroportuale:
  a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
  b) controllo radioscopico  o con altri tipi  di apparecchiature del
bagaglio al seguito dei passeggeri;
  c) controllo radioscopico  o con altri tipi  di apparecchiature dei
bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.
  2. I  servizi i cui al  comma 1, lettere  a), b) e c),  sono svolti
sotto  la vigilanza  dell'ufficio della  Polizia di  Stato presso  lo
scalo  aereo,  il  quale   assicura  gli  interventi  che  richiedono
l'esercizio di pubbliche potesta'.