Art. 3.
      Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati
  1. Il gestore aeroportuale svolge direttamente o tramite impresa di
sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento
i  servizi di  vigilanza dei  beni  aeroportuali di  proprieta' o  in
concessione.
  2.  Sono svolti  dai  vettori o  da  altri operatori  aeroportuali,
direttamente  ovvero tramite  il  gestore aeroportuale  o imprese  di
sicurezza   in  possesso   dei   requisiti   previsti  dal   presente
regolamento, i seguenti servizi:
  a) controllo  radioscopico o con  altri tipi di  apparecchiature di
merci  e   plichi  di  corrieri   espresso  effettuati  in   aree  in
subconcessione;
  b)  controllo del  materiale catering  e delle  provviste di  bordo
nelle aree di produzione e/o allestimento;
  c) vigilanza  e riconoscimento sottobordo  di bagagli da  parte del
passeggero in partenza;
  d) procedure  di intervista  e controllo documentale  al passeggero
prima del checkin;
  e) vigilanza dell'aeromobile  in sosta e controllo  degli accessi a
bordo;
  f) riscontro di identita' del  passeggero e dei documenti d'imbarco
alle porte di imbarco;
  g)  controllo del  passeggero e  limitazione bagaglio  a mano  alle
porte d'imbarco;
  h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o
per aeromobile;
  i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri
in arrivo e partenza;
  l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
  m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
  n)  interventi  ausiliari  dell'attivita' di  polizia,  connessi  a
procedure di emergenza o di sicurezza;
  o)  ogni  altro  controllo  o attivita'  disposti,  previe  dirette
intese, dalle autorita'  aeroportuali per il cui  espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche  potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia;
  p) altri  servizi previsti dal  Programma nazionale di  sicurezza o
richiesti   espressamente   dai   vettori  e   da   altri   operatori
aeroportuali.