Art. 4. Ambiti funzionali e modalita' per l'affidamento in concessione 1. I servizi indicati nell'articolo 2 sono di norma, e sulla base di direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'interno, affidati in concessione alle societa' di gestione aeroportuale, che li espletano direttamente, anche tramite proprie organizzazioni societarie specializzate comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, ovvero li affidano, mediante procedure concorrenziali, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158, a imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonche' dell'autorizzazione prefettizia di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773. 2. La durata della concessione dei servizi alle societa' di gestione aeroportuale coincide con la durata della concessione aeroportuale. 3. La societa' di gestione aeroportuale risponde nei confronti dell'amministrazione concedente per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al comma 1, anche se esercitati da soggetti terzi. 4. L'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza a soggetti terzi, che puo' riguardare anche piu' di un aeroporto, avviene previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5. 5. L'affidamento in concessione concerne l'espletamento dei servizi di controllo come definiti dal Programma nazionale di sicurezza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, fermo restando che ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza del trasporto aereo, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorita' preposta alla pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria, e richiede ai soggetti concessionari e affidatari dei servizi di controllo l'attuazione di tali misure che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni anche se non siano contemplate dal Programma nazionale di sicurezza. 6. Nell'atto di concessione e di affidamento vengono imposte prescrizioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali, anche su richiesta del Ministro dell'interno. 7. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sui poteri, in caso di necessita', dell'autorita' di pubblicasicurezza o del direttore dell'aeroporto, i servizi di controllo di sicurezza devono essere espletati secondo programmi preventivamente approvati dall'autorita' aeroportuale sentito l'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo. 8. E' comunicato per iscritto entro trenta giorni all'autorita' concedente, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della societa' concessionaria o affidataria del servizio che interessi piu' del dieci per cento del capitale sociale. 9. Fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni antimafia in vigore e il potere generale di revoca in capo all'amministrazione concedente per motivi di interesse pubblico, il concessionario, ovvero l'affidatario nei casi previsti dal comma 1, decade dalla concessione o dall'affidamento nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione; b) violazione degli obblighi imposti dal concedente ovvero delle prescrizioni imposte dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'autorita' aeroportuale; c) incapacita' del concessionario o dell'affidatario dei servizi di garantire lo svolgimento dei controlli secondo i parametri fissati, cosi' come accertato dall'autorita' competente; d) ogni altro abuso del titolo; e) dichiarazione di fallimento; f) perdita della capacita' legale.
Note all'art. 4: - Per il D.Lgs. n. 158/1995 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931 e' il seguente: "Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale". - Per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 461/1985 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. n. 9/1992 si veda nelle note alle premesse.