Art. 4.
                          Ambiti funzionali
            e modalita' per l'affidamento in concessione
  1. I servizi  indicati nell'articolo 2 sono di norma,  e sulla base
di direttive  del Ministero dei  trasporti e della navigazione  e del
Ministero  dell'interno, affidati  in  concessione  alle societa'  di
gestione aeroportuale,  che li espletano direttamente,  anche tramite
proprie organizzazioni societarie  specializzate comunque in possesso
dei requisiti previsti dal  presente regolamento, ovvero li affidano,
mediante procedure  concorrenziali, ai sensi del  decreto legislativo
del 17  marzo 1995, n.  158, a imprese  di sicurezza in  possesso dei
requisiti     previsti    dal     presente    regolamento     nonche'
dell'autorizzazione  prefettizia di  cui all'articolo  134 del  testo
unico delle leggi di pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
del 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  La  durata  della  concessione dei  servizi  alle  societa'  di
gestione  aeroportuale  coincide  con  la  durata  della  concessione
aeroportuale.
  3.  La societa'  di  gestione aeroportuale  risponde nei  confronti
dell'amministrazione concedente per l'organizzazione e l'espletamento
dei servizi  di controllo di  sicurezza di cui  al comma 1,  anche se
esercitati da soggetti terzi.
  4. L'affidamento dei  servizi di controllo di  sicurezza a soggetti
terzi, che puo' riguardare anche piu' di un aeroporto, avviene previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.
  5. L'affidamento in concessione concerne l'espletamento dei servizi
di controllo  come definiti dal  Programma nazionale di  sicurezza di
cui all'articolo  19 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, fermo restando che ove si verifichino situazioni
particolari  di crisi  o  di minaccia  alla  sicurezza del  trasporto
aereo,  anche per  effetto di  contingenti emergenze  internazionali,
l'autorita' preposta  alla pubblica  sicurezza adotta  ogni ulteriore
misura ritenuta  necessaria, e  richiede ai soggetti  concessionari e
affidatari dei servizi  di controllo l'attuazione di  tali misure che
non comportino l'esercizio  di pubbliche funzioni anche  se non siano
contemplate dal Programma nazionale di sicurezza.
  6.  Nell'atto  di  concessione  e di  affidamento  vengono  imposte
prescrizioni  al  fine di  garantire  il  regolare svolgimento  delle
attivita' aeroportuali, anche su richiesta del Ministro dell'interno.
  7.  Fermo  restando  il  disposto dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 18  gennaio 1992, n. 9,  convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio  1992,  n.  217,  sui  poteri, in  caso  di
necessita',  dell'autorita'  di  pubblicasicurezza  o  del  direttore
dell'aeroporto,  i servizi  di controllo  di sicurezza  devono essere
espletati secondo programmi  preventivamente approvati dall'autorita'
aeroportuale sentito l'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo
aereo.
  8.  E' comunicato  per iscritto  entro trenta  giorni all'autorita'
concedente, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote
della  societa'   concessionaria  o  affidataria  del   servizio  che
interessi piu' del dieci per cento del capitale sociale.
  9.  Fermi restando  gli effetti  derivanti dall'applicazione  delle
disposizioni antimafia  in vigore e  il potere generale di  revoca in
capo all'amministrazione concedente per motivi di interesse pubblico,
il concessionario,  ovvero l'affidatario nei casi  previsti dal comma
1, decade dalla concessione o dall'affidamento nei seguenti casi:
  a)   perdita  dei   requisiti  previsti   per  il   rilascio  della
concessione;
  b) violazione  degli obblighi  imposti dal concedente  ovvero delle
prescrizioni   imposte  dall'autorita'   di   pubblica  sicurezza   o
dall'autorita' aeroportuale;
  c) incapacita' del concessionario o dell'affidatario dei servizi di
garantire lo  svolgimento dei controlli secondo  i parametri fissati,
cosi' come accertato dall'autorita' competente;
  d) ogni altro abuso del titolo;
  e) dichiarazione di fallimento;
  f) perdita della capacita' legale.
 
           Note all'art. 4:
            -  Per  il  D.Lgs.  n.  158/1995  si veda nelle note alle
          premesse.
            - Il testo dell'art. 134  del  R.D.  n.  773/1931  e'  il
          seguente:
            "Art.  134    (Art. 135 T.U.  1926). -  Senza licenza del
          prefetto e' vietato ad enti  o privati di prestare opere di
          vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
          e di eseguire investigazioni o ricerche  o  di  raccogliere
          informazioni per conto di privati.
            Salvo   il   disposto   dell'art.   11,  la  licenza  non
          puo'  essere conceduta alle  persone che  non abbiano    la
          cittadinanza    italiana  o  siano incapaci di obbligarsi o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
            La licenza non  puo' essere conceduta per  operazioni che
          importano  un  esercizio  di    pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale".
            -  Per  il testo dell'art. 19  del D.P.R. n. 461/1985  si
          veda nelle note alle premesse.
            - Per   il testo dell'art.   5, comma 4,  del    D.L.  n.
          9/1992  si veda nelle note alle premesse.