Art. 5.
            Requisiti dei terzi affidatari e del personale
  1. I servizi  di controllo di sicurezza di cui  all'articolo 2, ove
non attribuiti in  concessione, sono affidati ad  imprese in possesso
dei requisiti di capacita' economica, finanziaria e tecnica, previsti
dagli articoli  13 e 14  del decreto  legislativo 24 luglio  1992, n.
358,  richiamati dall'articolo  22 del  decreto legislativo  17 marzo
1995,  n. 158,  nonche' dall'allegato  A al  presente regolamento,  e
dalle eventuali ulteriori disposizioni  emanate in via amministrativa
dall'amministrazione concedente.
  2.  Il  personale  comunque  adibito ai  servizi  di  controllo  di
sicurezza previsti  dal presente regolamento deve  essere in possesso
dei requisiti  morali, personali, giuridici, tecnici  e professionali
di cui all'allegato B al presente regolamento.
  3.  Il  personale adibito  ai  servizi  di controllo  di  sicurezza
previsti  dal presente  regolamento, ad  eccezione di  quelli di  cui
all'articolo 3, comma  2, lettere b), d), f) e  g), nonche' di quelli
di  cui  alle  successive  lettere  o) e  p)  che  abbiano  contenuto
esclusivamente  tecnico,  deve  essere  in possesso,  oltre  che  dei
requisiti personali  e professionali di  cui al comma 2,  anche della
nomina a guardia  particolare giurata ai sensi  dell'articolo 138 del
testo unico  delle leggi di  pubblica sicurezza, approvato  con regio
decreto  18 giugno  1931,  n.  773. A  richiesta  del  vettore o  del
comandante dell'aeromobile, l'ispezione  preventiva nella cabina puo'
essere svolta dal  personale di bordo o dal  personale dipendente dal
vettore, anche se privo della predetta qualita'.
  4. La qualita' di guardia particolare  giurata di cui al comma 3 e'
richiesta sia per il personale  dipendente dalla societa' di gestione
aeroportuale, sia  per quello  dipendente dalle imprese  di sicurezza
munite  della licenza  di  cui all'articolo  134  dello stesso  testo
unico, ovvero di quello dipendente dal vettore.
  5.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione  civile  (E.N.A.C.)  e  il
Ministero dell'interno, Dipartimento  di pubblica sicurezza accertano
i  requisiti  tecnicoprofessionali delle  imprese  di  sicurezza e  i
requisiti  professionali   degli  addetti  alla  sicurezza,   la  cui
preparazione  deve comunque  risultare dalla  partecipazione a  corsi
professionali  specifici  per  il  settore della  sicurezza  e  delle
apparecchiature adibite  ai controlli,  secondo le  modalita' fissate
con  apposito  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  navigazione
adottato di  concerto con  il Ministro  dell'interno. Per  le imprese
tenute a munirsi delle autorizzazioni di  cui agli articoli 133 e 134
del testo unico delle leggi di  pubblica sicurezza e per il personale
tenuto all'approvazione  della nomina a guardia  particolare giurata,
si  osservano  le   disposizioni  di  legge  o   di  regolamento  che
disciplinano la materia.
 
           Note all'art. 5:
            - Il  testo degli articoli  13 e 14 del  D.Lgs. 24 luglio
          1992, n.  358, recante: "Testo  unico delle disposizioni in
          materia  di appalti pubblici  di  forniture  in  attuazione
          delle   direttive   72/62/CEE, 80/767/CEE e    88/295/CEE",
          pubblicato   sul  supplemento     ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992, e' il seguente:
            "Art.  13    (Capacita'  finanziaria  ed  economica   dei
          concorrenti). 1.   La   dimostrazione    della    capacita'
          finanziaria  ed  economica  delle imprese  concorrenti puo'
          essere    fornita  mediante    uno    o piu'   dei seguenti
          documenti:
            a) idonee dichiarazioni bancarie;
            b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
            c) dichiarazione   concernente l'importo   globale  delle
          forniture e l'importo relativo  alle forniture  identiche a
          quella    oggetto  della  gara, realizzate negli ultimi tre
          esercizi.
            2.  Le  amministrazioni  precisano  nel bando   di   gara
          quali    dei  documenti indicati al   comma 1 devono essere
          presentati, nonche' gli altri eventuali  che  ritengono  di
          richiedere.
            3.  Qualora,  per  una  ragione  giustificata,  l'impresa
          concorrente non sia in grado   di  presentare  i  documenti
          richiesti,  essa    e'  ammessa  a  provare    la   propria
          capacita'  finanziaria  ed  economica   mediante  qualsiasi
          altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".
            "Art.     14  (Capacita'    tecniche   dei  concorrenti).
          -  1.    La dimostrazione delle  capacita'  tecniche  delle
          imprese concorrenti puo' essere fornita mediante:
            a)    l'elenco   delle   principali forniture  effettuate
          durante  gli ultimi tre anni,  con il  rispettivo  importo,
          data    e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate
          ad amministrazioni od enti pubblici, esse  sono     provate
          da     certificati    rilasciati      o    vistati    dalle
          amministrazioni o  dagli enti   medesimi; se   trattasi  di
          forniture   a  privati,  i    certificati  sono  rilasciati
          dall'acquirente;   quando cio' non    sia  possibile,    e'
          sufficiente una  semplice dichiarazione  del concorrente;
            b)  la  descrizione  dell'attrezzatura    tecnica,  delle
          misure adottate per garantire  la qualita',  nonche'  degli
          strumenti  di studio  e di ricerca dell'impresa;
            c)  l'indicazione dei tecnici e  degli organi tecnici che
          facciano o meno  parte   integrante   dell'impresa   ed  in
          particolare    di    quelli  incaricati  dei  controlli  di
          qualita';
            d) campioni,  descrizioni    o  fotografie  dei  beni  da
          fornire,  la cui autenticita' sia certificabile a richiesta
          dell'amministrazione;
            e)  certificati  stabiliti  dagli   istituti  o   servizi
          ufficiali   incaricati    del  controllo    di    qualita',
          riconosciuti competenti,  i quali attestino la  conformita'
          dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
            f) controllo  effettuato dall'amministrazione o, per  suo
          incarico,  da    un  organismo   ufficiale   competente del
          Paese  di residenza  del concorrente, quando  i prodotti da
          fornire sono complessi o,   in  via  eccezionale,    devono
          rispondere   ad    uno  scopo  determinato.  Tale controllo
          verte  sulla capacita' di  produzione e, se  necessario, di
          studio e di  ricerca  dell'impresa    concorrente  e  sulle
          misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'.
            2. Nei bandi di gara  le amministrazioni devono precisare
          quali  dei suindicati   documenti    e  requisiti    devono
          essere   presentati  o dimostrati.
            3.  Le informazioni  di cui   al comma   1 non    possono
          andare        oltre   l'oggetto   della       fornitura   e
          l'amministrazione deve tener  conto dei legittimi interessi
          dell'impresa  concorrente  relativi  alla  protezione   dei
          segreti tecnici".
            -    Il testo   dell'art.   22   del citato   D.Lgs.   n.
          158/1995 e'  il seguente:
            "Art.  22 (Capacita'  di concorrere   alle gare).   -  1.
          Fatto   salvo  quanto  previsto  all'art.  15,  i  soggetti
          aggiudicatori di cui all'art.   2,  comma  1,  lettera  a),
          applicano:
            a)  per  gli  appalti di lavori,   le disposizioni di cui
          agli articoli  da  18  a  21  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1991, n. 406;
            b)  per    gli  appalti  di  forniture   o di servizi, le
          disposizioni di cui agli articoli da 11 a   15 del  decreto
          legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
            2.  I soggetti aggiudicatori di cui  all'art. 2, comma 1,
          lettere b) e   c),   nel   definire   criteri    e    norme
          obiettivi    ai    fini    della  partecipazione    ad  una
          procedura   di appalto   ristretta  o    negoziata  possono
          tener     conto   di    criteri   e  principi    desumibili
          dalle  disposizioni  di    cui  al    comma  1,     ed   in
          particolare,  dei   motivi di esclusione dalle  gare di cui
          alle  lettere da a) a   g) dell'art.  18,  comma  1,    del
          decreto  legislativo  19    dicembre 1991, n. 406,  per gli
          appalti   di lavori   ed alle   lettere    da  a)    ad  f)
          dell'art.  11   del decreto   legislativo 24  luglio  1992,
          n. 358,  per  gli appalti  di forniture o servizi.
            3. I  criteri    selettivi,  che  devono  essere    messi
          preventivamente   a   disposizione     di     imprenditori,
          fornitori o  prestatori  di  servizi possono  essere basati
          sulla   necessita'      oggettiva,   per      il   soggetto
          aggiudicatore,      di     ridurre,     in       sede    di
          prequalificazione  nelle procedure  ristrette  o negoziate,
          il  numero  dei candidati  ad   un livello     giustificato
          dalla       necessita'    di      equilibrio    tra      le
          caratteristiche  specifiche  della  procedura  d'appalto  e
          i  mezzi richiesti dalla sua realizzazione;  il numero  dei
          candidati  prescelti  deve     tener   conto,     tuttavia,
          dell'esigenza       di    garantire       una   concorrenza
          sufficiente.
            4.  Qualora  richiedano  la  presentazione di certificati
          rilasciati  da  organismi  indipendenti  per  accertare  la
          rispondenza  del  prestatore di servizi a determinate norme
          in    materia  di  garanzia  della  qualita',  i   soggetti
          aggiudicatori  fanno  riferimento  ai  sistemi  di garanzia
          della qualita' basati  sulla pertinente   serie di    norme
          europee  EN 29000, certificati  da organismi  conformi alla
          serie di  norme europee  EN 45000.
            5.  I   soggetti aggiudicatori riconoscono i  certificati
          equivalenti rilasciati  da  organismi  stabiliti  in  altri
          Stati  membri;  essi ammettono,   parimenti, altre    prove
          relative    all'impiego di  misure equivalenti di  garanzia
          della qualita', se  presentate da prestatori di servizi che
          non abbiano accesso a tali certificati   o non  abbiano  la
          possibilita' di ottenerli entro i termini richiesti.
            6.    I concorrenti   che, in  base alla  normativa degli
          altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono   ammessi  a
          prestare  il  servizio  da  appaltare,  non  possono essere
          esclusi per  il  fatto  che,  a  norma  delle  disposizioni
          vigenti,    e' all'uopo   richiesta la qualita'  di persona
          fisica o  di  persona  giuridica;  tuttavia,  alle  persone
          giuridiche  puo'  essere   richiesto   di indicare,   nella
          domanda  di partecipazione  o nell'offerta, il   nome e  le
          qualificazioni  professionali appropriate delle persone che
          eseguono il servizio stesso".
            -    Il   testo dell'art.   138   del   citato   R.D.  n.
          773/1931  e'  il seguente:
            "Art. 138    (Art.  139    T.U.  1926).  -    Le  guardie
          particolari devono possedere i requisiti seguenti:
            1) essere cittadino italiano;
            2)    avere   raggiunto   la   maggiore eta'   ed   avere
          adempiuto  agli obblighi di leva;
            3) sapere leggere e scrivere;
            4) non avere riportato condanna per delitto;
            5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
            6) essere munito della carta di identita';
            7)   essere   iscritto   alla   cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
            La  nomina   delle guardie   particolari   deve    essere
          approvata  dal prefetto".
            -    Il   testo dell'art.   133   del   citato   R.D.  n.
          773/1931  e'  il seguente:
            "Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici,  gli
          altri  enti  collettivi   e i   privati possono   destinare
          guardie  particolari alla vigilanza o custodia  delle  loro
          proprieta' mobiliari od immobiliari.
            Possono   anche,   con   l'autorizzazione  del  prefetto,
          associarsi per la nomina  di tali   guardie da    destinare
          alla    vigilanza  o    custodia in comune delle proprieta'
          stesse".
            - Per   il testo  dell'art.  134    del  citato  R.D.  n.
          773/1931 si veda nelle note all'art. 4.