Art. 8. Costi e recupero a carico dell'utenza 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.