Art. 8.
                Costi e recupero a carico dell'utenza
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione determina con
apposito  decreto  gli importi dovuti all'erario dal concessionario e
quelli  posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a
copertura  dei  costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.