IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari") devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.; Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998; Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari. 1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attivita' dell'intermediario finanziario; c) attivita' di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993 v. nelle note alle premesse e in nota all'art. 1. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". - Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 106. - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob. 6. L'U.I.C. puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il testo dell'art. 109, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari". "3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate dal comma 2". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto".