Art. 3. 
                        Situazioni impeditive 
  1. Non  possono  ricoprire  cariche  di  amministratori,  direttori
generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno  per
i due esercizi  precedenti  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti,
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione  o  controllo  in
imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa
o  a  procedure  equiparate.  Le  frazioni  superiori  a   sei   mesi
nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:
  a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o  controllo
  in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,  mobiliare
  o  assicurativo  sottoposte  alla  procedura   di   amministrazione
  straordinaria; 
  b) nell'esercizio  della  professione  di  agente  di  cambio,  non
abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si  trovino
in  stato  di   esclusione   dalle   negoziazioni   in   un   mercato
regolamentato. 
  3. Il divieto di cui ai commi 1 e  2  ha  la  durata  di  tre  anni
dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo e'  ridotto  ad  un  anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato  su  istanza
dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.