Art. 3. Situazioni impeditive 1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.