Art. 4. 
                      Requisiti di onorabilita' 
  1. Le cariche, comunque denominate, di  amministratore,  sindaco  e
direttore generale negli intermediari finanziari non  possono  essere
ricoperte da coloro che: 
  a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
  b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di   prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
  c) sono stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
  1) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle  norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo  XI  del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo  1942,  n.
267; 
  3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad  un  anno  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
  4) alla reclusione per un tempo non inferiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo. 
  2. Le cariche, comunque denominate, di  amministratore,  sindaco  e
direttore generale in  intermediari  finanziari  non  possono  essere
ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su  richiesta  delle
parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il  caso
dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera  c),
numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno. 
  3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza  delle
condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale. 
 
           Note all'art. 4:
            - Il  testo  dell'art.  2382  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art. 2382  (Cause d'ineleggibilita'  e di  decadenza). -
          Non  puo'  essere  nominato  amministratore,  e se nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena  che importa
          l'interdizione, anche  temporanea, dai pubblici uffici (28,
          29 c.p.) o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
            -  La  legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose    per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            - Il titolo XI del libro   V del  codice  civile  recita:
          "Disposizioni   penali   in  materia    di  societa'  e  di
          consorzi", e  il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          della  amministrazione   controllata e   della liquidazione
          coatta amministrativa".