Art. 5. 
                      Sospensione dalle cariche 
  1.  Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale: 
  a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al precedente articolo 4, comma 1, lettera c); 
  b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva; 
  c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  da   ultimo   sostituito
dall'articolo 3 della legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale  revoca  dei
soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione  fra  le  materie  da
trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una
delle cause di  sospensione  indicate  nel  comma  1.  La  revoca  e'
dichiarata,  sentito  l'interessato  nei  confronti  del   quale   e'
effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima  della  sua
audizione. La  sospensione  del  direttore  generale  nominato  dagli
amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi
i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se  procedere
alla revoca. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno  delle
funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d)  del  comma  1,  la
sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle  misure
ivi previste. 
 
           Nota all'art. 5:
            - Il  testo dell'art.  10, comma  3, della  citata  legge
          31  maggio  1965,  n.   575, sostituito dall'art. 3   della
          legge 19 marzo  1990, n.  55, e successive modificazioni  e
          integrazioni, e' il seguente:
            "3.  Nel    corso del   procedimento di   prevenzione, il
          tribunale, se sussistono  motivi  di particolare  gravita',
          puo'  disporre in  via provvisoria i divieti    di  cui  ai
          commi  1  e    2 e sospedere l'efficacia delle  iscrizioni,
          delle  erogazioni e  degli altri  provvedimenti ed atti  di
          cui  ai  medesimi    commi. Il provvedimento del  tribunale
          puo' essere in qualunque    momento  revocato  dal  giudice
          procedente  e  perde efficacia se non  e' confermato con il
          decreto che  applica la misura di prevenzione".