Art. 5. Sospensione dalle cariche 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca e' dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale e' effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente: "3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospedere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione".