Art. 6. Norme transitorie 1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva. 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di societa' cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 dicembre 1998 p. Il Ministro: Pinza Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 352