Art. 6. 
                          Norme transitorie 
  1. Per i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione  e
direzione di intermediari finanziari alla data di entrata  in  vigore
del presente  regolamento,  la  mancanza  dei  requisiti  di  cui  al
precedente articolo 1 non previsti  dalla  normativa  previgente  non
rileva. 
  2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui  ai  precedenti
articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non  rileva
se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 
  3. Gli intermediari finanziari  costituiti  in  forma  di  societa'
cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente  articolo  2
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 30 dicembre 1998 
                                                p. Il Ministro: Pinza 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999 
  Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, 
foglio 
  n. 352