IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,    concernente
l'ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma  6,  della  citata
legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Ritenuto di dover prevedere,  per  la  partecipazione  ai  concorsi
pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta  funzioni  di  polizia,  limiti  di  eta'   funzionali   alla
peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia Stato; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 novembre  1998
e del 25 gennaio 1999; 
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Concorso ad allievo agente 
  1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad  allievo
agente di polizia e' soggetta al  limite  massimo  di  eta'  di  anni
trenta. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art. 3,  comma 6, della  legge 15 maggio
          1997, n.  127, e' cosi' formulato:
            "6.   La   partecipazione   ai  concorsi    indetti    da
          pubbliche  amministrazioni   non e'  soggetta  a limite  di
          eta', salvo  deroghe dettate da  regolamenti delle  singole
          amministrazioni   connesse alla natura del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".