La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e  di
trasferimento  delle  mine  antipersona  e  sulla  loro  distruzione,
firmata  ad  Ottawa  il  3  dicembre  1997,  di  seguito   denominata
"convenzione". 
 
    

          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.