Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO