Art. 10.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 26 marzo 1999
                              SCALFARO
                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO