Art. 3.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374,
dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti:
"e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di
distruzione delle mine".
2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle
attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni
tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di
mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle
mine stesse".
Nota all' art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per
la messa al bando delle mine antipersona), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 1 (Finalita'). - E' vietato l'uso a qualsiasi
titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo
l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni
di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di
sminamento e di distruzione delle mine del quantitativo
previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione,
la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione,
l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di
qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a
qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la
fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o
indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse,
e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di
tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o
di parti di esse.
3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si
applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed
alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari,
nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale
esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.