Art. 3.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre  1997,  n.  374,
dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti:
"e  di  ricerca  di  nuove  tecnologie  a  scopo  di  sminamento e di
distruzione delle mine".
  2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano  alle
attrezzature  per  la  rimozione  delle  mine  ed  alle  informazioni
tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione  di
mine  antipersona  funzionale  esclusivamente  alla distruzione delle
mine stesse".
 
          Nota all' art. 3:
            - Il testo dell'art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per
          la messa al bando delle mine antipersona), come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             Art.  1  (Finalita').  -  E'  vietato  l'uso a qualsiasi
          titolo di  ogni  tipo  di  mina  antipersona,  fatto  salvo
          l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni
          di  sminamento  e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di
          sminamento e di distruzione  delle  mine  del  quantitativo
          previsto dall'articolo 5, comma 1.
            2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione,
          la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione,
          l'importazione,  la  detenzione  delle  mine antipersona di
          qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
            3.  Sono  vietate  l'utilizzazione  e  la   cessione,   a
          qualsiasi   titolo,   dei   diritti   di  brevetto  per  la
          fabbricazione,  in  Italia  o  all'estero,  direttamente  o
          indirettamente,  delle mine antipersona o di parti di esse,
          e l'utilizzazione e la cessione,  a  qualsiasi  titolo,  di
          tecnologie  idonee alla fabbricazione di mine antipersona o
          di parti di esse.
            3-bis. I divieti  di  cui  alla  presente  legge  non  si
          applicano  alle attrezzature per la rimozione delle mine ed
          alle informazioni tecnologiche connesse a scopi  umanitari,
          nonche'  all'importazione  di  mine  antipersona funzionale
          esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.