Art. 4.
  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le
parole  da:  "diecimila  unita'"  fino  alla  fine  del  comma   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ottomila  unita' e rinnovabile tramite
importazione fino ad una quantita'  non  superiore  al  numero  sopra
indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della
presente   legge,   destinata   esclusivamente  all'addestramento  in
operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie  a  scopo
di sminamento e di distruzione delle mine".
 
          Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art. 5 della citata legge n. 374/1997,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Entro cinque anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale
          di  mine  antipersona  in  dotazione o stoccaggio presso le
          Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata  e
          comunque  non  superiore alle ottomila unita' e rinnovabile
          tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al
          numero  sopra  indicato,  in  deroga  a   quanto   disposto
          dall'articolo  1,  comma 2, della presente legge, destinata
          esclusivamente   all'addestramento   in    operazioni    di
          sminamento  e  alla  ricerca di nuove tecnologie a scopo di
          sminamento e di distruzione delle mine.
            2. Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero  della  difesa provvedera' altresi' a distruggere
          le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici  e
          dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.
            3.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
          valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli  anni
          1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
          per  gli  anni  1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  dei  Ministero del tesoro per
          l'anno   1997,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.   Il   Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.