Art. 4.
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le
parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite
importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra
indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della
presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in
operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo
di sminamento e di distruzione delle mine".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1997,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 5 (Distruzione delle scorte). - 1. Entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale
di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le
Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e
comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile
tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al
numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata
esclusivamente all'addestramento in operazioni di
sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di
sminamento e di distruzione delle mine.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il
Ministero della difesa provvedera' altresi' a distruggere
le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e
dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione dei Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.