Art. 5.
  1. E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un
contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione,
purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili  con  le
disposizioni della convenzione.
  2.  Alle  Forze  armate  di altri Stati che stazionino in Italia in
base ad accordi internazionali si  applicano  le  disposizioni  della
convenzione.