Art. 5. 1. E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione. 2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.