Art. 6.
  1. I depositi di mine antipersona  in  dotazione  di  forze  armate
della  North  Atlantic  Treaty  Organization  (NATO) ed esistenti nel
territorio nazionale alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  restano,  fino  al  termine stabilito per la loro distruzione
dall'articolo 5 della  legge  29  ottobre  1997,  n.  374,  sotto  il
controllo  dei  comandi  competenti, che possono trasferirli in altra
localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
 
          Nota all'art. 6:
            - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in
          nota all'art. 4.