Art. 6. 1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in nota all'art. 4.