Art. 6.
1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate
della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel
territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente
legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione
dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il
controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra
localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1997, V. in
nota all'art. 4.