Art. 7. 1. Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.