Art. 7.
  1. Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale
competente a presentare, per il tramite  del  Ministro  degli  affari
esteri,  al  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle Nazioni
Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e  quelle  periodiche  indicate
dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le
richieste  e  ad  effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8
della convenzione stessa.