Art. 8.
  1. I soggetti pubblici e privati, titolari  di  un  immobile  o  di
un'area   sottoposta   ad   ispezione   di   accertamento   ai  sensi
dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire  l'accesso
della  squadra  ispettiva  nel  luoghi  designati,  ad  agevolare  la
conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle
condizioni previste dai trattati  internazionali  e  dall'ordinamento
interno.