Art. 8. 1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nel luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.