Art. 9.
  1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre  1997,  n.
374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di
cui agli articoli 1, 2 e 5.
 
          Note all art. 9:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  1  e 5 della legge n.
          374/1997, V.  rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota
          all'art. 4.
            - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, e'
          il seguente:
            Art. 2 (Definizione). - 1. Si definisce mina  antipersona
          ogni  dispositivo  od  ordigno  dislocabile  sopra,  sotto,
          all'interno  o  accanto  ad  una  qualsiasi  superficie   e
          congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni
          in   modo   tale  da  esplodere,  causare  un'esplosione  o
          rilasciare sostanze incapacitanti  come  conseguenza  della
          presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.