Art. 9. 1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Note all art. 9: - Per il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 374/1997, V. rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, e' il seguente: Art. 2 (Definizione). - 1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.