Art. 9.
1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n.
374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di
cui agli articoli 1, 2 e 5.
Note all art. 9:
- Per il testo degli articoli 1 e 5 della legge n.
374/1997, V. rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota
all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 374/1997, e'
il seguente:
Art. 2 (Definizione). - 1. Si definisce mina antipersona
ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto,
all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e
congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni
in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o
rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della
presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.